.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA SUPERIRIDE LA RUSTICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 14.12.2007 A CARICO DEL CALCIATORE ZARABINI GIANLUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 52 DEL 31.10.2007 (Gara: NUOVASUPERIRIDE LA RUSTICA – MONTEROTONDO del 28.10.2007 – Campionato di Promozione)
.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/11/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA SUPERIRIDE LA RUSTICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 14.12.2007 A CARICO DEL CALCIATORE ZARABINI GIANLUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 52 DEL 31.10.2007
(Gara: NUOVASUPERIRIDE LA RUSTICA – MONTEROTONDO del 28.10.2007 – Campionato di Promozione)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali
rilevato che la reclamante si duole dell’eccessività della sanzione irrogata al calciatore ZARABINI assumendo che i gesti di protesta compiuti dallo stesso debbono essere inquadrati in una situazione particolarmente tesa e di nervosismo collettivo e si sono mantenuti comunque nell’ambito di una accesa contestazione senza mettere a repentaglio l’incolumità del direttore di gara.
Osservato che, pur nella eccessività delle manifestazioni di protesta il calciatore, come affermato dalla reclamante, ha agito in un contesto particolare e non ha compiuto o tentato gesti violenti;
DELIBERA
Di ridurre la squalifica del calciatore ZARABINI GIANLUCA dal 14.12.2007 al 30.11.2007.
La tassa reclamo va restituita.
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