.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BOLSENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GORETTI FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 52 DEL 31.10.2007 (GARA: BOLSENA – CAPODIMONTE del 28.10.2007 – Campionato I Categoria)

.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BOLSENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GORETTI FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 52 DEL 31.10.2007 (GARA: BOLSENA – CAPODIMONTE del 28.10.2007 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il giocatore GORETTI, dopo l’espulsione, non ha rivolto all’arbitro alcuna espressione irriguardosa. Accertato invece, attraverso il preciso referto arbitrale – fonte di prova privilegiata e degna di fede – che, subito dopo l’espulsione per doppia ammonizione, il calciatore GORETTI, rivolgeva all’arbitro un chiaro insulto, sicchè corretta appare la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, anche in relazione di quanto previsto dall’art. 19 comma 4 del C.G.S.; tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del calciatore GORETTI FRANCESCO per 3 gare. La tassa reclamo va incamerata.
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