COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LA FENICE ARSOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE D’AGOSTINO DIEGO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 36 DEL 31.10.2007 (Gara: LA FENICE ARSOLI – ANTICOLI CORRADO del 28.10.2007 – Campionato III Categoria di Roma)

.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LA FENICE ARSOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE D’AGOSTINO DIEGO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 36 DEL 31.10.2007 (Gara: LA FENICE ARSOLI – ANTICOLI CORRADO del 28.10.2007 – Campionato III Categoria di Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe Esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue: la società reclamante, ritenendo involontario il gesto del proprio tesserato D’AGOSTINO DIEGO nei confronti dell’arbitro (pestava il piede durante le proteste verificatesi nei suoi confronti insieme agli altri compagni di squadra), chiedeva l’annullamento o, in subordine, la riduzione del relativo provvedimento. La domanda dell’istante non può essere accolta, non avendo prodotto circostanze tali da sminuire le risultanze del referto arbitrale che è fonte privilegiata di prova, in particolare sull’azione specifica del D’AGOSTINO ai danni della persona del direttore di gara, perpetrata durante le proteste degli altri suoi compagni di squadra, pertanto DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la squalifica per 4 gare a carico del calciatore D’AGOSTINO DIEGO. La tassa reclamo si incamera.
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