COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS CISTERNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.12.2007 A CARICO DEL CALCIATORE SCIACQUA ALESSIO, FINO AL 23.11.2007 A CARICO DEL DIRIGENTE D’ANGELO GIULIO E PER 3 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE CECCONI GIORGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 52 DEL 31.10.2007 (Gara: VIRTUS CISTERNA – BORGO S. MICHELE del 28.10.2007 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS CISTERNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.12.2007 A CARICO DEL CALCIATORE SCIACQUA ALESSIO, FINO AL 23.11.2007 A CARICO DEL DIRIGENTE D’ANGELO GIULIO E PER 3 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE CECCONI GIORGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 52 DEL 31.10.2007 (Gara: VIRTUS CISTERNA – BORGO S. MICHELE del 28.10.2007 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; rilevato preliminarmente che l’inibizione del dirigente D’ANGELO e la squalifica dell’allenatore CECCONI sono inferiori al minimo reclamabile, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., e quindi il reclamo deve essere dichiarato inammissibile relativamente a tali posizioni. Rilevato altresì che, assumendo talune affermazioni contenute nel reclamo e corroborate in sede di audizione, la sanzione relativa al calciatore SCIACQUA può essere ricondotta entro limiti meno afflittivi; DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo nella parte relativa alle sanzioni a carico del dirigente D’ANGELO GIULIO e l’allenatore CECCONI GIORGIO. Di ridurre la squalifica a carico del calciatore SCIACQUA ALESSIO dal 28.12.2007 al 30.11.2007. La tassa reclamo va restituita.
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