COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ OTTAVIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE COSMI CLAUDIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.N . 49 DEL 25.10.2007 (Gara: OTTAVIA – MONTEROTONDO del 21.10.2007 – Campionato Allievi Reg. Ecc.)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/11/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ OTTAVIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE COSMI CLAUDIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.N . 49 DEL 25.10.2007
(Gara: OTTAVIA – MONTEROTONDO del 21.10.2007 – Campionato Allievi Reg. Ecc.)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi assumibili;
che, in effetti, l’allenatore COSMI, allontanato dal campo per aver rivolto espressioni irriguardose nel confronti dell’arbitro, al termine dell’incontro protestava ancora una volta in modo plateale, ma senza rivolgere alcun insulto al Direttore di gara, che veniva invece ingiuriato gravemente da un Dirigente della Società OTTAVIA, come precisato nello stesso referto arbitrale;
che, pertanto, la sanzione da infliggere dovrà essere rapportata alle effettive responsabilità del COSMI.
Tutto ciò premesso e ritenuto;
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica dell’allenatore COSMI CLAUDIO da 5 a 3 gare.
La tassa reclamo va restituita.
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