COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 22/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SEMPREVISA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MARTINELLI ANDREA (TESS. SEMPREVISA) PARTECIPANTE ALLA GARA MONTEPORZIO – SEMPREVISA DEL 27-10-2007 CAMPIONATO JUN. PROV. ROMA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 22/11/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SEMPREVISA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MARTINELLI ANDREA (TESS. SEMPREVISA) PARTECIPANTE ALLA GARA MONTEPORZIO - SEMPREVISA DEL 27-10-2007 CAMPIONATO JUN. PROV. ROMA
La Commissione Disciplinare
visti gli atti ufficiali
Letto il reclamo in epigrafe;
rilevato che la reclamante deduce la irregolare posizione del calciatore MARTINELLI ANDREA nato il 15.11.1991 in quanto, a suo dire, avrebbe violato le disposizioni dell’art. 34 comma 3 delle NOIF;
ritenuto, per contro, che a mente dell’art. 34 comma 3 delle NOIF l’autorizzazione è necessaria per l’attività agonistica di 1^ squadra e non per quella della categoria Juniores il cui limite di età è peraltro di 15 anni;
considerata quindi la posizione del calciatore assolutamente regolare;
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo:
MONTEPORZIO – SEMPREVISA 2 - 2
La tassa reclamo va incamerata.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 22/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SEMPREVISA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MARTINELLI ANDREA (TESS. SEMPREVISA) PARTECIPANTE ALLA GARA MONTEPORZIO – SEMPREVISA DEL 27-10-2007 CAMPIONATO JUN. PROV. ROMA"