COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 22/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SEMPREVISA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MARTINELLI ANDREA (TESS. SEMPREVISA) PARTECIPANTE ALLA GARA MONTEPORZIO – SEMPREVISA DEL 27-10-2007 CAMPIONATO JUN. PROV. ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 22/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SEMPREVISA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MARTINELLI ANDREA (TESS. SEMPREVISA) PARTECIPANTE ALLA GARA MONTEPORZIO - SEMPREVISA DEL 27-10-2007 CAMPIONATO JUN. PROV. ROMA La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali Letto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce la irregolare posizione del calciatore MARTINELLI ANDREA nato il 15.11.1991 in quanto, a suo dire, avrebbe violato le disposizioni dell’art. 34 comma 3 delle NOIF; ritenuto, per contro, che a mente dell’art. 34 comma 3 delle NOIF l’autorizzazione è necessaria per l’attività agonistica di 1^ squadra e non per quella della categoria Juniores il cui limite di età è peraltro di 15 anni; considerata quindi la posizione del calciatore assolutamente regolare; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo: MONTEPORZIO – SEMPREVISA 2 - 2 La tassa reclamo va incamerata.
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