COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 22/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ICE APPALTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TARABORELLI EMANUELE E L’AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 24 DEL 15.11.2007 (Gara: ICE APPALTI – CONTI SOCCER del 10.11.2007 – Campionato C5 C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 22/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ICE APPALTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TARABORELLI EMANUELE E L’AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 24 DEL 15.11.2007 (Gara: ICE APPALTI – CONTI SOCCER del 10.11.2007 – Campionato C5 C2) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che la sanzione comminata al calciatore TARABORELLI EMANUELE appare del tutto congrua e proporzionata ai gravi fatti, così come addebitati e riportati dal Direttore di gara nel proprio referto; che, tra l’altro, come più volte ribadito da questo Organo Giudicante, in caso di contrasto tra quanto sostiene la reclamante e quanto riferisce l’arbitro nel proprio rapporto, prevale, comunque, quest’ultimo, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., che è da considerarsi fonte unica e degna di fede; che, quanto all’ammenda, non è impugnabile ai sensi dell’art. 45 n. 3 del C.G.S., la sanzione pecuniaria comminata alla Società reclamante, di guisa che deve dichiararsi inammissibile il reclamo nella parte de qua. Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare Territoriale; DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la squalifica del calciatore TARABORELLI EMANUELE per 3 gare, e di dichiararlo inammissibile ai sensi dell’art. 45 n. 3 C.G.S., relativamente all’impugnativa dell’ammenda di € 150,00. La tassa reclamo va incamerata.
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