COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/11/2007 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAXA FLAMINIA LABARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ANDREA MARINI E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CARLO ROSSI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 60 DEL 15.11.2007 (Gara: VILLANOVA – SAXA FLAMINIA LABARO dell’11.11.2007 – Camp. I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/11/2007 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAXA FLAMINIA LABARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ANDREA MARINI E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CARLO ROSSI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 60 DEL 15.11.2007 (Gara: VILLANOVA – SAXA FLAMINIA LABARO dell’11.11.2007 – Camp. I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata con riferimento al ricorso presentato dalla Società in epigrafe con cui veniva richiesta la riduzione delle rispettive giornate di squalifica comminate ai calciatori ANDREA MARINI e CARLO ROSSI, osserva: per quanto riguarda il calciatore CARLO ROSSI, considerato che all’atto della notifica del provvedimento di espulsione profferiva una frase offensiva nei confronti dell’arbitro ricadendo pertanto nell’ambito applicativo dell’art. 14 comma 2 bis lett. a del C.G.S.; con riferimento invece alla posizione del calciatore ANDREA MARINI, considerato che le espressioni irriguardose indirizzate nei confronti dell’arbitro siano, seppur profferite in momenti cronologicamente distinguibili, comunque da ritenersi frutto di una medesima condotta irriguardosa assunta dal calciatore nei confronti dell’arbitro; tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di confermare la squalifica per 3 gare a carico del calciatore CARLO ROSSI. Di ridurre la squalifica a carico del calciatore ANDREA MARINI da 4 a 3 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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