COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/11/2007 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANINESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO ALL’11/1/2008 A CARICO DEL DIRIGENTE SALDER SEVERINO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DELL’8/11/07 ( Gara: Piano Scarano – Caninese del 3/11/07 – Camp. Giovanissimi Viterbo )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/11/2007 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA' CANINESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO ALL'11/1/2008 A CARICO DEL DIRIGENTE SALDER SEVERINO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DELL'8/11/07 ( Gara: Piano Scarano - Caninese del 3/11/07 - Camp. Giovanissimi Viterbo ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; Considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il comportamento del dirigente Salder, sicuramente riprovevole e censurato anche dalla reclamante, è stato caratterizzato da un atteggiamento di veemente protesta, manifestata con offese, minacce e bestemmie, nonché con gesti scomposti ( calci e pugni alla rete di recinzione ), ma senza alcun connotato di aggressività nei confronti dell'Arbitro; che, pertanto, la sanzione inflitta andrà rivisitata alla luce delle effettive responsabilità del tesserato. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di accogliere il reclamo, e per l'effetto, riduce l'inibizione del dirigente SALDER SEVERINO dall'11 gennaio 2008 al 20 dicembre 2007. La tassa di reclamo va restituita.
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