COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 06/12/2007 1. DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SGS SPES ARTIGLIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA MONTEROTONDO-SPES ARTIGLIO DEL 30.9.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio C.U. n. 48 del 25.10.2007 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 06/12/2007 1. DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SGS SPES ARTIGLIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA MONTEROTONDO-SPES ARTIGLIO DEL 30.9.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio C.U. n. 48 del 25.10.2007 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza). Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società sportiva A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio avverso la decisione della C.D. Territoriale del C.R. Lazio (C.U. N. 48 del 25/10/2007), con cui, in accoglimento di quello interposto, in prima istanza, dalla Polisportiva Monterotondo Calcio S.r.l., è stata inflitta, alla società sportiva odierna reclamante, la punizione sportiva della perdita, per 0-3, della gara Polisportiva Monterotondo Calcio S.r.l.-A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio (30/09/2007), valevole per la 1° giornata del Campionato Allievi Regionali Eccellenza, Girone B, s.s. 2007/08, oltre alla sanzione dell'ammenda di importo pari a € 75,00, nonché all'inibizione del dirigente accompagnatore ufficiale, Sig. Bruno Argenti, sino al 08/11/2007 e alla squalifica del calciatore, Sig. Marco Benedetti, per una giornata ulteriore di gara, in base ad una riscontrata posizione irregolare dell'indicato calciatore, tesserato in forza alla A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio; - rilevato che le argomentazioni difensive che la Società Spes Artiglio ha posto a fondamento del reclamo, si sostanziano: a) in un'eccezione preliminare, asseritamente assorbente rispetto ad ogni altra ulteriore statuizione, in ordine ad una presunta violazione del principio del contraddittorio, in quanto la società sportiva non avrebbe “mai avuto notizia della fissazione della seduta del 24/10/2007, con conseguente “mancata costituzione in giudizio e impossibilità di presenziare all'udienza”; b) in punto di merito, in ordine alla posizione irregolare del calciatore, Sig. Marco Benedetti, così come acclarata da parte della C.D.T. del C.R. Lazio in prima istanza, nell'assunto secondo cui il giocatore Benedetti, squalificato per una gara (recidività in ammonizione -quarta-, G.S. C.R. Lazio, C.U. n. 51 del 26/04/2007), nell'ambito dello svolgimento della “Coppa Lazio Allievi”, s.s. 2006/07, avrebbe potuto legittimamente partecipare alla gara del Campionato Allievi Regionali Eccellenza, Girone B, s.s. 2007/08, essendo, quest'ultimo -ad avviso della reclamante- competizione di tutt'altra natura rispetto alla prima, senza che tra le due si potesse “ipotizzare alcun legame di consequenzialità e nemmeno alcun motivo logico-giuridico a supporto di tale conclusione” ; - considerato che l'eccezione sollevata, in via preliminare, dalla società sportiva reclamante, risulta destituita di qualsivoglia fondamento, e ciò, in considerazione delle seguenti circostanze: 1) la Polisportiva Monterotondo Calcio S.r.l. ha ritualmente inviato alla controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, c. 1, C.G.S, a mezzo racc. a.r. n. 12737172783-0, copia del ricorso; 2) l'A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio, di contro, non ha provveduto a depositare le proprie eventuali controdeduzioni nel termine perentorio di tre giorni dal ricevimento dei motivi del ricorso de quo, ex art. 38, c. 3, C.G.S. né ha fatto espressa richiesta di audizione; 3) la fissazione dell'udienza, contrariamente a quanto si evince dalle contestazioni formulate dalla A.S.D. S.G.S. Spes Artglio, non è atto antecedente e prodromico rispetto al deposito di eventuali controdeduzioni, semmai, successivo; senza considerare, in via ulteriore, come la stessa società, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 34, c. 6, 36, c. 11 e 37, c. 2, ult. parte, C.G.S., nemmeno abbia tempestivamente esercitato il diritto di essere sentita, con la conseguenza che, in definitiva, non emergono affatto gli estremi dell'asserita ”abnorme lesione del diritto di difesa” avuto riguardo al procedimento di prima istanza; - osservato, in punto di merito, che, al contrario di quanto sostiene la A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio, la postulata “particolare natura” della Coppa Lazio Allievi (riservata, per la s.s. 2006/07, alla partecipazione dei nati dal 1991 in poi) non costituisce, di per sé, elemento sufficientemente idoneo ad escluderne la caratterizzazione di vero e proprio campionato, e comunque di attività “diversa da quella di Coppa Regione”, quale, invece, si rivela, alla stregua degli altri organizzati dal C.R. F.I.G.C. Lazio a livello giovanile regionale, senza che, al riguardo, peraltro, possa assumere rilievo alcuno la partecipazione alla Coppa Lazio Allievi di squadre giovanili appartenenti a Leghe diverse o lo specifico regolamento che disciplina lo svolgimento di detta competizione. La C.D.N. ritiene di poter senz'altro aderire, integralmente, alle osservazioni formulate dal giudice di prima istanza, e, in particolare, alla puntuale individuazione di quegli “univoci e concordanti indizi” che hanno permesso, e permettono anche in questa sede, di attribuire, pacificamente, alla Coppa Lazio Allievi, nell'ambito del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la natura di vero e proprio “campionato” e non quella propria (e tipica) di una Coppa Regioni organizzata da un C.R. F.I.G.C., eventualmente riconducibile, ai fini dell'esecuzione delle sanzioni, all'art. 19, c. 11.1, C.G.S.. Quanto sopra, anche tenuto conto del C.U. n. 25 del 13/09/2007 (menzionato dalla stessa A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio a supporto delle proprie argomentazioni difensive) il quale, invero, disciplina lo svolgimento dei vari campionati riservati, per la s.s. 2007/08, alla categoria Allievi e Giovanissimi regionali, e, tra questi, anche di quello di Coppa Lazio Allievi (analogamente a quanto previsto per la s.s. 2006/07). - considerato, pertanto, che ai fini della corretta individuazione del contesto spaziotemporale relativo alla esecuzione delle sanzioni, nella nostra fattispecie trova applicazione il c.d. principio della separatezza delle competizioni di cui al richiamato art. 19, c. 11.1, C.G.S., con la conseguenza che la sanzione inflitta al calciatore doveva essere scontata in competizione “omogenea”; - ritenuto, in definitiva, che il calciatore Marco Benedetti (classe 1991), non più rientrante nella fascia d'età richiesta per partecipare alla Coppa Lazio Allievi, s.s. 2007/08 (partecipazione riservata ai nati dal 01/01/1992 in poi), a seguito del semplice cambiamento di categoria di appartenenza nell'ambito dell'attività del Settore giovanile e scolastica, in ossequio agli imprescindibili principi di ultrattività, effettività e afflittività della sanzione, avrebbe dovuto scontarne la parte residuale (una giornata di squalifica) nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova categoria di appartenenza, ovvero proprio in quella disputata, in data 30/09/2007, dalla categoria Allievi Regionali Eccellenza della A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio; gara, per quanto precedentemente affermato, del tutto “omogenea” (in tema, si segnala anche il parere interpretativo della Corte Federale, C.U. n. 12/C.F del 12/01/2004) rispetto all'altra (Coppa Lazio Allievi, s.s. 2006/07) relativamente alla quale era maturata la sanzione della squalifica del calciatore Benedetti per recidiva in ammonizione. P.Q.M. la C.D.N. respinge il reclamo e dispone l'incameramento della tassa versata.
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