COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 13/12/2007 decisioni della commissione disciplinare del c. r. lazio RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCA D’ARCE AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 67 DEL 29.11.2007 (Gara: ROCCA D’ARCE – ARCE del 25.11.2007 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 73 del 13/12/2007
decisioni della commissione disciplinare del c. r. lazio
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCA D’ARCE AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 67 DEL 29.11.2007
(Gara: ROCCA D’ARCE – ARCE del 25.11.2007 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
questa Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente considera inammissibile la parte del reclamo che verte sulla squalifica per 3 gare inflitte all’allenatore della Soc. ROCCA D’ARCE, IOMMI VITO, in quanto l’art. 45 comma 3 lett. b del C.G.S. stabilisce che non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti relativi a squalifiche ad allenatori fino ad un mese.
Per quanto attiene invece la squalifica di 3 gare comminate al calciatore DI FOLCO ENRICO, perché dalla panchina entrava in campo protestando unitamente al già citato allenatore nei confronti dell’arbitro, rivolgendogli offese che reiterava mentre usciva dal terreno di gioco, questo Organo Giudicante ritiene che le espressioni ingiuriose, seppur profferite in momenti diversi, siano frutto di una medesima condotta assunta dal calciatore nei confronti del direttore di gara.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo relativo alla squalifica dell’allenatore IOMMI VITO;
Di ridurre la squalifica a carico del calciatore DI FOLCO ENRICO da 3 a 2 gare effettive;
di sospendere gli altri provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo che formano oggetto del presente reclamo in attesa dell’audizione del direttore di gara.
La tassa reclamo va restituita.
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