COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 13/12/2007 decisioni della commissione disciplinare del c. r. lazio RECLAMO DELLA SOCIETA’ CIMINA RONCIGLIONE 94 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 500,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 67 DEL 29.11.2007 (Gara: CIMINA RONCIGLIONE – 2001 TUSCIA del 25.11.2007 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 13/12/2007 decisioni della commissione disciplinare del c. r. lazio RECLAMO DELLA SOCIETA’ CIMINA RONCIGLIONE 94 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 500,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 67 DEL 29.11.2007 (Gara: CIMINA RONCIGLIONE – 2001 TUSCIA del 25.11.2007 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che la Società reclamante si duole della eccessiva entità della sanzione inflitta; ritenuto che, in effetti, le argomentazioni addotte dalla stessa possono essere parzialmente assumibili, in quanto dal referto arbitrale non risultano episodi tali da giustificare l’irrogazione di un ammenda così elevata a carico della reclamante; che, in particolare, si vuole evidenziare che il gesto dell’operatore sanitario, intervenuto sul terreno di giuoco per prestare le cure del caso al calciatore MASCINI VINCENZO, non sembra essere stato causato intenzionalmente, anche in considerazione del ruolo dallo stesso svolto come addetto alla Croce Rossa; che, pertanto, sussistono i presupposti per addivenire ad una riduzione della sanzione inflitta; tutto ciò premesso e considerato, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di ridurre l’ammenda a carico della Società CIMINA RONCIGLIONE da € 500,00 a € 300,00. La tassa reclamo va restituita.
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