COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 13/12/2007 decisioni della commissione disciplinare del c. r. lazio RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA OSTIENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2008 A CARICO DEL CALCIATORE ANSELMI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 37 DEL 31.10.2007 (Gara: S. MARINELLA – POL. OSTIENSE del 31.10.2007 – Campionato Allievi Provinciali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 13/12/2007 decisioni della commissione disciplinare del c. r. lazio RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA OSTIENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2008 A CARICO DEL CALCIATORE ANSELMI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 37 DEL 31.10.2007 (Gara: S. MARINELLA – POL. OSTIENSE del 31.10.2007 – Campionato Allievi Provinciali) La POLISPORTIVA OSTIENSE ha inoltrato reclamo di cui all’oggetto, relativo all’incontro del 31.10.2007, in data 5.12.2007, contravvenendo alla norma di cui all’art. 38 comma 2 del C.G.S. che stabilisce l’invio del ricorso entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Conseguentemente il reclamo di cui trattasi, viene dichiarato inammissibile, in quanto trasmesso oltre i termini regolamentari. Detto ciò DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla POLISPORTIVA OSTIENSE. La tassa reclamo va incamerata.
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