COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 13/12/2007 decisioni della commissione disciplinare del c. r. lazio RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING TIVOLI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NOVELLI ROBERTO E FINO AL 31.10.2008 A CARICO DEL MASSAGGIATORE PELLEGRINI EMANUELE ADOTTATI DAL DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 67 DEL 29.11.2007 (Gara: SPORTING TIVOLI – JUNIOR 1985 DEL 25.11.2007 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 73 del 13/12/2007
decisioni della commissione disciplinare del c. r. lazio
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING TIVOLI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NOVELLI ROBERTO E FINO AL 31.10.2008 A CARICO DEL MASSAGGIATORE PELLEGRINI EMANUELE ADOTTATI DAL DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 67 DEL 29.11.2007
(Gara: SPORTING TIVOLI – JUNIOR 1985 DEL 25.11.2007 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Letto il particolareggiato reclamo proposto dalla Società SPORTING TIVOLI in cui si lamenta essenzialmente su decisioni tecniche adottate in campo dall’arbitro, per le quali, in base alle norme regolamentari vigenti non è ammesso ricorrere agli Organi di Giustizia Sportiva;
esaminati gli atti ufficiali, dall’esame dei quali si rileva che il calciatore NOVELLI ROBERTO che, a fine gara, assumeva comportamento gravemente minaccioso nei confronti di un avversario (lo colpiva con un calcio ed un pugno), a parere di questa Commissione è un comportamento certamente da censurare, manifestato dal NOVELLI in reazione a provocazioni subite e che quindi, può essere ricondotto, alla luce di alcune assumibili considerazioni esposte dalla reclamante, entro limiti di minore gravità;
per quanto sopra esposto, questo Organo di Giustizia Sportiva
DELIBERA
Di ridurre la squalifica a carico del calciatore NOVELLI ROBERTO da 3 a 2 gare effettive;
di sospendere il provvedimento a carico del massaggiatore PELLEGRINI EMANUELE in attesa dell’audizione del direttore di gara.
La tassa reclamo va restituita.
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