COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 13/12/2007 decisioni della commissione disciplinare del c. r. lazio RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL MADAMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LIVI MASSIMILIANO E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GIULIANI GIORDANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 67 DEL 29.11.2007 (Gara: CASTELMADAMA – SAXA FLAMINIA del 25.11.2007 – Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 13/12/2007 decisioni della commissione disciplinare del c. r. lazio RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL MADAMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LIVI MASSIMILIANO E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GIULIANI GIORDANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 67 DEL 29.11.2007 (Gara: CASTELMADAMA – SAXA FLAMINIA del 25.11.2007 – Campionato di I Categoria) La Commissione Disciplinare Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante, a sostegno del gravame, deduce che il tutto è scaturito a causa di un calciatore avversario che al termine della partita colpiva un proprio tesserato e che il LIVI MASSIMILIANO interveniva per tentare di dividere i due calciatori e calmare gli animi. Precisa altresì la Società CASTEL MADAMA che il calciatore GIULIANI GIORDANO sopraggiungeva quando ormai era tutto finito. Rilevato per contro che la descrizione degli accadimenti operata dal direttore di gara non lascia adito a dubbi in quanto il LIVI MASSIMILIANO, al termine dell’incontro, afferrava un avversario per i capelli e lo colpiva con violenti pugni al petto ed alla schiena ed il GIULIANI colpiva con ripetuti calci e pugni calciatori avversari; considerato quindi che le sanzioni inflitte ai predetti calciatori sono del tutto congrue rispetto ai loro comportamenti; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la squalifica per 4 gare al calciatore LIVI MASSIMILIANO e per 3 gare al calciatore GIULIANI GIORDANO. La tassa reclamo va incamerata.
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