COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 13/12/2007 decisioni della commissione disciplinare del c. r. lazio RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO TARQUINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BLASI ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 67 DEL 29.11.2007 (Gara: BAGNOREGIO – ATL. TARQUINIA del 25.11.2007 – Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 13/12/2007 decisioni della commissione disciplinare del c. r. lazio RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO TARQUINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BLASI ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 67 DEL 29.11.2007 (Gara: BAGNOREGIO – ATL. TARQUINIA del 25.11.2007 – Campionato di I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, la quale pone in evidenzia nel proprio ricorso, che la frase del calciatore BLASI ROBERTO, che si trovava in panchina, non è stata indirizzata direttamente al calciatore avversario, il quale stava partecipando all’incontro, ma unicamente ai componenti la panchina della squadra ospitante. Precisa sempre la ricorrente che l’avversario non ha udito la frase provocatoria e che si è trattato di un’espressione non certo di tono offensivo o discriminatorio, non rientrando in tal modo nella fattispecie di cui all’art. 11 del C.G.S. in quanto, per la reclamante, non costituisce offesa o denigrazione o insulto di propaganda ideologica. Va anche tenuto conto del comportamento di ravvedimento del BLASI che, a fine gara, ha chiarito il fatto avvenuto con l’avversario, come confermato anche dal fax inviato dalla Società BAGNOREGIO. In effetti, dal referto arbitrale si legge che il BLASI si alzava dalla panchina e avvicinandosi agli occupanti la panchina avversaria, insultava un tesserato avversario di colore dicendogli “a bruschetta” con tono offensivo ed arrogante. Dall’esame del referto arbitrale, risulta che il calciatore di colore della Società BAGNOREGIO in effetti in quel momento stava partecipando al gioco. Da tutto quanto sopra esposto, a parere di questa Commissione Disciplinare Territoriale le argomentazioni poste in essere dalla reclamante possono essere parzialmente prese in considerazione e quindi riportano la sanzione entro limiti di minore gravità, non ravvisando gli estremi per una integrale applicazione dell’art. 11 del C.G.S. DELIBERA Di accogliere il ricorso di cui trattasi e di ridurre la sanzione comminata al calciatore BLASI ROBERTO da 5 a 3 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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