COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 13/12/2007 decisioni della commissione disciplinare del c. r. lazio RECLAMO DELLA SOCIETA’ SABAZIA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 47 DEL 15/11/07 ( Gara: Cesangels Club – Sabazia Calcio del 11/11/07 – Camp. III Categoria Roma )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 13/12/2007 decisioni della commissione disciplinare del c. r. lazio RECLAMO DELLA SOCIETA' SABAZIA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 47 DEL 15/11/07 ( Gara: Cesangels Club – Sabazia Calcio del 11/11/07 - Camp. III Categoria Roma ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la reclamante ha dedotto che la sospensione dell'incontro è stata determinata esclusivamente dal comportamento aggressivo e violento posto in essere dai giocatori della Cesangels Club nei confronti dell'Arbitro, sicché non corretta deve considerarsi la decisione del Giudice Sportivo, che ha disposto la ripetizione della gara, anziché comminare a carico della stessa Soc. Cesangels Club la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. Il reclamo merita accoglimento. Dall'esame dei fatti, dettagliatamente descritti nel referto arbitrale, risulta infatti quanto segue: al 34° II° t., dopo l'espulsione del calciatore Verdozzi Marco, il Direttore di gara veniva circondato “ a brutto muso ” da numerosi giocatori della Soc. Cesangels, uno dei quali, il n. 10 Del Monte Fabio, lo insultava pesantemente; mentre si accingeva ad espellere detto calciatore, un altro giocatore non identificato gli strappava dalle mani il cartellino rosso, lanciandolo per terra; subito dopo, mentre era chinato verso terra per raccogliere il cartellino, l'Arbitro veniva colpito da due forti calci sulle natiche, sferrati da giocatori non identificati ( che successivamente la Soc. Cesangels, con fax in data 24/11/07, ha indicato essere i calciatori Scorrano Sergio e Groenewald Micheal ). A questo punto l'Arbitro decideva di sospendere la gara “ per aggressione ”. Sulla base di tali accadimenti, risulta quindi del tutto legittima la decisione assunta dal Direttore di gara, dal momento che i gesti invasivi e violenti posti in essere dai giocatori della Cesangels hanno creato una situazione di evidente e grave pericolo per l'incolumità dell'Arbitro, circondato da numerosi giocatori ed oggetto di minacce, insulti e calci. E, a tal riguardo, occorre inoltre ricordare che l'Arbitro non è tenuto ad osservare comportamenti “ eroici ” sicché la sua incolumità andrà tutelata, in ogni caso, anche se i gesti di violenza – come nel caso di specie – non abbiano cagionato gravi danni fisici. Ciò premesso, considerato pertanto che la responsabilità per la sospensione della gara deve attribuirsi esclusivamente al comportamento dei giocatori della Soc. Cesangels. DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, annulla il provvedimento di ripetizione della gara, comminando a carico della Soc. CESANGELS CLUB la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it