COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 14/12/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CONSORZIO ROMA TEAM SPORT AVVERSO L’AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ E LA SQUALIFICA FINO AL 29-2-2008 DEL CALCIATORE MISTRETTA FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 68 DEL 29.11.2007 GARA ROMA TEAM SPORT – ALBALONGA DEL 25-11-2007. COPPA LAZIO GIOVANISSIMI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 14/12/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CONSORZIO ROMA TEAM SPORT AVVERSO L’AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ E LA SQUALIFICA FINO AL 29-2-2008 DEL CALCIATORE MISTRETTA FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 68 DEL 29.11.2007 GARA ROMA TEAM SPORT - ALBALONGA DEL 25-11-2007. COPPA LAZIO GIOVANISSIMI La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; rilevato preliminarmente che la società contesta l’ammenda irrogata affermando che le persone notate dall’Arbitro nel recinto degli spogliatoi fossero in realtà i dirigenti delle squadre che dovevano disputare la gara successiva; rilevato altresì che la società contesta sia la misura della sanzione irrogata al calciatore espulso sia il destinatario della stessa che, sempre a detta della società sarebbe non il numero 11 Mistretta ma il n. 9 Pea; osservato che, indipendentemente dalla qualità ricoperta delle persone presenti nel recinto degli spogliatoi, è indubbio che una di esse ha protestato vivacemente sia all’uscito dell’Arbitro dal terreno di gioco a fine gara che all’uscita dello stesso dallo spogliatoio e quindi la sanzione irrogata alla società appare congrua; osservato per contro che la sanzione irrogata al calciatore espulso appare lievemente eccessiva in rapporto agli addebiti pur gravi e che, in effetti, l’autore appare essere non il calciatore Mistretta ma il calciatore Pea; DELIBERA Di accogliere parzialmente annullando la squalifica a carico del calciatore Mistretta Fabio e comminando al calciatore Pea Francesco la squalifica fino al 15-2-2008; conferma nel resto la decisione impugnata. La tassa reclamo va restituita.
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