COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 decisioni della commissione disciplinare territoriale RICORSO DELLA SOCIETA’ ROVIANO TEAM SERVICE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE A CARICO DEI CALCIATORI DI GIAMMATTEO LUCA E INNOCENZI PIERLUIGI, PER DUE GARE A CARICO DEL CALCIATORE BONAMONETA PAOLO E AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 70 DEL 6.12.2007 (Gara: ROVIANO TEAM SERVICE – PALESTRINA del 2.12.2007 – Campionato di Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007
decisioni della commissione disciplinare territoriale
RICORSO DELLA SOCIETA’ ROVIANO TEAM SERVICE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE A CARICO DEI CALCIATORI DI GIAMMATTEO LUCA E INNOCENZI PIERLUIGI, PER DUE GARE A CARICO DEL CALCIATORE BONAMONETA PAOLO E AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 70 DEL 6.12.2007
(Gara: ROVIANO TEAM SERVICE - PALESTRINA del 2.12.2007 – Campionato di Promozione)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
osservato in via preliminare che deve essere stralciata la posizione relativa all’istanza del calciatore BONAMONETA PAOLO, essendo la sanzione comminata , squalifica per due gare, non assoggettabile ad alcun gravame ex art. 45 comma 3 sub a) del C.G.S..
per quanto concerne le sanzioni a carico dei calciatori DI GIAMMATTEO LUCA e INNOCENZI PIERLUIGI, ed a carico della società stessa, la ricorrente non ha addotto circostanze tali da sminuire le chiare risultanze del referto di gara, fonte privilegiata di prova ai sensi dell’art. 35 comma 1 del C.G.S..
Considerate pertanto congrui le sanzioni adottate questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di respingere il ricorso presentato dalla società ROVIANO TEAM SERVICE confermando i provvedimenti impugnati.
La tassa reclamo va incamerata.
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