COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA ASD QUATTRO STRADE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 200,00 E SQUALIFICA DELL’ALLENATORE PUGLIELLI MASSIMO FINO AL 31-1-2008 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON COM. UFF. N. 24 DEL 29-11-2007. (Gara QUATTRO STRADE – PRO CALCIO CITTADUCALE DEL 25-11-2007, Campionato Provinciale Giovanissimi di Rieti )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA ASD QUATTRO STRADE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 200,00 E SQUALIFICA DELL’ALLENATORE PUGLIELLI MASSIMO FINO AL 31-1-2008 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON COM. UFF. N. 24 DEL 29-11-2007. (Gara QUATTRO STRADE – PRO CALCIO CITTADUCALE DEL 25-11-2007, Campionato Provinciale Giovanissimi di Rieti ) La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; rilevato che la decisione di sospendere la gara adottata dall’Arbitro al 17^ del secondo tempo appare adeguatamente motivata in quanto non vi era più la possibilità di riprenderla in condizioni di sicurezza stante la presenza sul terreno di gioco di numerosi sostenitori di entrambe le squadre che discutevano animatamente tra di loro formando dei capannelli; rilevato altresì che la responsabilità della sospensione non può che essere addebitata ad entrambe le società in quanto motivata dalla rissa scoppiata tra alcuni giocatori di entrambe le squadre e dall’invasione di campo messa in atto da sostenitori di entrambe le squadre; considerato che la sanzione adottata nei confronti dell’allenatore Puglielli è adeguata agli addebiti anche tenendo conto della precipua funzione dei tecnici nelle gare di categoria giovanile che deve integrare oltre all’aspetto tecnico propriamente detto anche quello didattico e comportamentale; funzione nella specie completamente disattesa dall’allenatore che si è reso protagonista di una baruffa con l’assistente arbitrale di parte della società avversaria; considerato infine che l’ammenda a carico della società deve invece essere ridimensionata considerando la responsabilità della stessa assolutamente identica a quella dell’avversaria sanzionata con più mite decisione; DELIBERA Di confermare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 a carico della reclamante e la squalifica fino al 31-1-2008 a carico dell’allenatore Puglielli Massimo; di ridurre l’ammenda a carico della società Quattro Strade da € 200,00 ad € 100,00. La tassa reclamo va restituita.
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