COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA A.S. VALLERANESE CALCIO 2000 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 64 DEL 22-11-2007. GARA VALLERANESE – FABRICA CARBOGNANO DEL 18-11-2007. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA A.S. VALLERANESE CALCIO 2000 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 64 DEL 22-11-2007. GARA VALLERANESE – FABRICA CARBOGNANO DEL 18-11-2007. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA. La società Valleranese ha inoltrato ritualmente e nei termini reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo che ha disposto la ripetizione della gara in epigrafe ritenendola sospesa al 1° minuto del 2° tempo per infortunio arbitrale. Sostiene la reclamante che non si sarebbe trattato di un caso fortuito ma che il direttore di gara sarebbe stato colpito con un pestone dal calciatore avversario Paolucci Marcello nell’ambito di accese proteste messe in atto dallo stesso unitamente ai compagni di squadra che attorniavano l’Arbitro. Il direttore di gara proceduto all’espulsione del Paolucci e di un dirigente del Fabrica, avrebbe emesso il triplice fischio non essendovi più le condizioni per proseguire. In quel momento la Valleranese conduceva per 1 a 0 e si trovava in doppia superiorità numerica in quanto erano stati espulsi due calciatori avversari. La versione resa dal direttore di gara che avrebbe affermato nel referto che il contatto con il Paolucci sarebbe stato fortuito contrastava con l’evidenza dei fatti ed, inoltre, l’Arbitro, avrebbe sospeso la gara e non avrebbe portato a termine il primo tempo in quanto vi era ancora un minuto da giocare. In sede di supplemento il direttore di gara precisava che effettivamente era incorso in errore indicando nel frontespizio del referto che la gara era stata sospesa al 47’ del primo tempo, in quanto aveva portato regolarmente a termine la prima frazione di gioco ed i problemi fisici derivanti dal contatto con il calciatore Paolucci si erano esacerbati nell’intervallo tanto da costringerlo a non riprendere la gara. Descriveva poi compiutamente la dinamica di tale contatto affermando che il calciatori Paolucci si era avvicinato di corsa insultandolo ripetutamente tanto da costringerlo ad arretrare; ad un certo punto si era arrestato nella sua corsa a ritroso per estrarre il cartellino ed il Paolucci che continuava a rincorrerlo non era riuscito a fermarsi e lo aveva urtato con lo scarpino sul piede destro. Escludeva che il contatto fosse stato volontario e che si fosse trattato di un pestone. Ritiene la Commissione che, pur considerando le precisazioni del direttore di gara, vadano ben analizzate in punto di responsabilità le motivazioni che hanno portato alla interruzione dell’incontro. E’ accertato che l’incontro è stato sospeso per l’infortunio occorso all’Arbitro e poco importa scrutinare se sia stato sospeso al 47’ minuto del primo tempo od al 1’ minuto del secondo tempo. E’ altresì accertato che l’infortunio sia stato causato dall’urto avvenuto tra lo scarpino del calciatore Paolucci ed il piede destro del direttore di gara. E’ infine accertato che l’urto è stato involontario ma è avvenuto nell’ambito di una protesta violenta caratterizzata da una serie di insulti altamente offensivi uniti ad un atteggiamento più che minaccioso connotato da un inseguimento tra l’Arbitro che correva a ritroso ed il Paolucci che lo inseguiva dappresso, correndo in avanti continuando nelle sue contumelie. Orbene la Commissione, andando in totale diverso avviso rispetto al primo Giudice, ritiene che gli ordinari criteri ermenuetici che sorreggono l’analisi della colpa grave e del dolo eventuale, consentono di inquadrare l’episodio al di fuori del caso fortuito per iscriverlo invece a carico del calciatore Paolucci a cui va addebitata la responsabilità della anticipata conclusione dell’incontro. Infatti la dottrina insegna che chi commette un fatto illecito è responsabile anche per le conseguenze fortuite e non direttamente volute che dalla commissione dell’illecito derivano. Nel caso dell’Arbitro inseguito da un calciatore con intenzioni bellicose o comportamento concretamente minaccioso, infatti, l’eventuale infortunio occorso al direttore di gara è diretta conseguenza di tale comportamento non essendovi interruzione del nesso di causalità tra il comportamento aggressivo e l’evento dannoso. Qualora dall’infortunio occorso all’Arbitro derivi la sospensione dell’incontro, di tale accadimento è direttamente responsabile la società a cui appartiene il calciatore. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo comminando alla società A.C. FABRICA CARBOGNANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. La tassa reclamo va restituita.
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