COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA S.S. TORRICE CALCIO AVVERSO LA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 62 DEL 16-11-2007 CON LA QUALE E’ STATA COMMINATA LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA. GARA TORRICE – TORRENOVA DEL 1°-11-2007. CAMPIONATO DI PROMOZIONE.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA S.S. TORRICE CALCIO AVVERSO LA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 62 DEL 16-11-2007 CON LA QUALE E’ STATA COMMINATA LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA. GARA TORRICE – TORRENOVA DEL 1°-11-2007. CAMPIONATO DI PROMOZIONE. La società Torrice ha inoltrato reclamo ritualmente e nei termini avverso la delibera del Giudice Sportivo indicata in epigrafe con la quale era stata applicata in suo danno la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Nella delibera il Giudice ha rilevato, su reclamo di parte, che la società Torrice avrebbe contravvenuto alle disposizioni del Com. Uff. n. 1 del 2-7-2007 in ordine all’impiego di calciatori in relazione all’età (1 nato dal 1-1-1987, 1 nato dal 1-1-1988, 1 nato dal 1-1-1989 in poi). Dall’analisi degli atti risulterebbe che dal 31’ al 33’ del secondo tempo, a seguito delle sostituzioni effettuate, si sarebbe trovata senza alcun calciatore nato dal 1-1-1988 in poi. Da tale inadempienza discendeva quindi, a termini di regolamento, la punizione sportiva della perdita della gara. Con il gravame descritto la società Torrice ha dedotto l’inammissibilità del reclamo di primo grado della società Torrenova che avrebbe contravvenuto al disposto dell’articolo 33 co. 5 CGS, non avendo inviato copia del preannuncio di reclamo ad essa controparte. Nel merito ha rilevato che l’Arbitro sarebbe incorso in errore indicando il minuto della sostituzione del calciatore Proietti (33’ anziché 23’ minuto del s.t.) e da tale errore sarebbe derivata l’apparente violazione. A dimostrazione dell’errore si rileva come sempre dal referto risulterebbe che il Proietti sarebbe stato ammonito al 28’ minuto cosa impossibile se si desse credito al tempo della sostituzione riportato nel referto (33’ minuto). Invero la reclamante riconosce che poi il direttore di gara avrebbe reso al Giudice di primo grado un supplemento scritto nel quale indicava come corretto minuto della ammonizione il 48’ minuto e non 28’ come poteva sembrare forse a causa della cattiva grafia, ma tale supplemento sarebbe stato in qualche modo indotto dal Giudice Sportivo che si sarebbe limitato a far rilevare la discrepanza tra il minuto della sostituzione e quello dell’ammonizione, senza specificare al direttore di gara che, più probabilmente, era incorso nell’errore nell’indicare il tempo della sostituzione che non quello dell’ammonizione. La reclamante deduce infine, in via del tutto subordinata, che, anche a voler tutto concedere, la violazione per soli due minuti di gioco della norma era stata del tutto ininfluente in quanto in tale breve lasso di tempo non era di fatto accaduto alcun evento rilevante. Richiamato l’Arbitro a supplemento lo stesso ha confermato di non nutrire alcun dubbio sul tempo riportato della sostituzione 33’ minuto del secondo tempo, così come del tempo dell’ammonizione 48’ del secondo tempo ed a supporto produceva copia del cartellino su cui risultavano effettivamente annotati tali dati. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del reclamo di primo grado. La censura è infondata. L’articolo 33 comma 5 del CGS si riferisce alle procedure dei reclami avverso le decisioni degli organi di primo grado in quanto si fa esplicito riferimento ai termini ed alle procedure previste dal successivo articolo 38 del CGS. I reclami avverso lo svolgimento delle gare secondo quanto prescritto dall’articolo 29 del CGS. vanno invece preannunciati entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara. Tali termini sono esplicitamente confermati dall’articolo 46 del CGS che detta le specifiche norme per la disciplina sportiva in ambito dilettantistico. La disposizione dell’articolo 29 del CGS deve intendersi naturalmente come speciale rispetto alle norme generali dettate dall’articolo 33 del CGS e quindi ritiene la Commissione che l’omesso richiamo alla necessità che il preannuncio telegrafico debba essere comunicato anche alla controparte non sia casuale ma sia invece voluto dal legislatore sportivo che ha voluto esplicitamente escludere tale formalità stante la natura monitoria della pronuncia di primo grado. Nel merito le dichiarazioni arbitrali rese sia in sede di primo supplemento che nella seconda audizione frustano le richieste e le eccezioni della reclamante. E’ indubbio che il referto arbitrale, abbastanza pasticciato, contiene una serie di imprecisioni e di dati apparentemente inconciliabili ma è altrettanto vero che l’Arbitro ha precisato ed emendato gli errori in senso sfavorevole alle tesi della reclamante e tali emende hanno il medesimo valore del referto costituendo esse stesse fonte di prova privilegiata su cui la Commissione non può che assumere un atteggiamento di asettica presa d’atto. Da ciò discende che è accertato che per due minuti, dal 31’ al 33’ del secondo tempo, la società Torrice si trovò in campo senza il numero adeguato di calciatori nati dopo il 1-1-1988. Infine appare non fondata anche l’ultima censura della reclamante relativa all’irrilevanza sostanziale dell’illecito, inidoneo quindi ad influire sul regolare svolgimento della gara. La Commissione non ignora che la Giustizia Sportiva ha sancito il principio che quando la violazione alle norme sulla sostituzione dei calciatori o sull’impiego di calciatori giovani si sia concretizzata per un tempo brevissimo e nel quale non si siano svolti accadimenti tali da determinare un alterazione del regolare andamento della gara, la violazione stessa non è idonea a determinare l’applicazione a carico della responsabile della punizione sportiva della perdita della gara. Nel caso di specie però il tempo di gioco, due minuti, e la situazione di risultato, escludono che la violazione possa essere ritenuta ininfluente, in quanto i precedenti contrari richiamati riguardavano frazioni di gioco di pochi secondi e situazioni di risultato ormai abbondantemente determinate. La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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