COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN LORENZO NUOVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MENCARINO RICCARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DI VITERBO CON C.U. N. 30 DEL 29.11.2007 (Gara: SAN LORENZO NUOVO – SIPICCIANO del 24.11.2007 – Campionato III Categoria Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007
decisioni della commissione disciplinare territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN LORENZO NUOVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MENCARINO RICCARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DI VITERBO CON C.U. N. 30 DEL 29.11.2007
(Gara: SAN LORENZO NUOVO – SIPICCIANO del 24.11.2007 – Campionato III Categoria Viterbo)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti Ufficiali;
la ricorrente nel proprio ricorso pone all’attenzione di questa Commissione Disciplinare che, al momento di lasciare il terreno di gioco, il MENCARINO passava dinanzi la panchina della squadra ospite e veniva offeso e provocato daqgli occupanti lapanchina stessa e nell’occasione veniva accerchiato e con una botta alla manno, nella quale teneva la borraccia, la stessa gli partiva in avanti senza colpire alcuno. La Società SAN LORENZO NUOVO censura il comportamento del proprio calciatore il quale, nel lasciare il terreno di gioco, nervoso per l’andamento della gara veniva accompagnato dal dirigente negli spogliatoi senza offendere alcuno.
C’è da presumere, al di là dell’episodio, per il quale il MENCARINO è stato espulso dal campo, che quanto accaduto nei pressi della panchina ospite possa essere preso in considerazione (provocazione ed offese al suo indirizzo) e che pertanto alla luce di tutto ciò la sanzione possa essere rivisitata e condotta entro limiti di minore gravità.
Detto ciò, questo Organo Giudicante
DELIBERA
Di accogliere il ricorso di cui trattasi riducendo la squalifica del calciatore MENCARINO RICCARDO da 5 gare a 3 gare effettive.
La tassa reclamo si restituisce.
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