COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RICORSO DELLA SOCIETA’ AURORA ROMA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CUSENZA SEBASTIANO FINO AL 31.01.08, DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE AMICO SEBASTIANO, DI SQUALIFICA FINO AL 28.11.2012 CON PRECLUSIONE A CARICO DEL CALCIATORE LAINA MARCO E AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 67 DEL 29.11.2007 (Gara: AURORA ROMA CALCIO – CETUS ROMA del 25.11.2007 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RICORSO DELLA SOCIETA’ AURORA ROMA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CUSENZA SEBASTIANO FINO AL 31.01.08, DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE AMICO SEBASTIANO, DI SQUALIFICA FINO AL 28.11.2012 CON PRECLUSIONE A CARICO DEL CALCIATORE LAINA MARCO E AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 67 DEL 29.11.2007 (Gara: AURORA ROMA CALCIO – CETUS ROMA del 25.11.2007 – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; ascoltata la ricorrente come da richiesta; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto opportuno stralciare la posizione relativa al tecnico AMICO SEBASTIANO, con riserva di ogni provvedimento nelle restanti posizioni meritevoli di ulteriori approfondimenti; ritenuto che il predetto può ritenersi responsabile solamente di reiterati atteggiamenti offensivi nei confronti del direttore di gara. Tanto premesso, questa Commissione, stante l’assenza di effettive minacce DELIBERA Di accogliere il ricorso per quanto concerne l’allenatore AMICO SEBASTIANO riducendo la squalifica da 5 a 3 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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