COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RICORSO DELLA SOCIETA’ REAL VALLECORSA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA E AMMENDA DI € 400,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 27 DEL 06.12.2007 (Gara: REAL VALLECORSA – CAIRA del 2.12.2007 – Campionato Provinciale Juniores FR)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RICORSO DELLA SOCIETA’ REAL VALLECORSA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA E AMMENDA DI € 400,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 27 DEL 06.12.2007 (Gara: REAL VALLECORSA - CAIRA del 2.12.2007 – Campionato Provinciale Juniores FR) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe Esaminati gli atti ufficiali Rilevato preliminarmente che la parte del ricorso relativa al provvedimento di ripetizione della gara deve essere considerata inammissibile in quanto non risulta essere stata inviata copia delle motivazioni del ricorso alla controparte, così come prescritto; ritenuto invece, per quanto riguarda l’ammenda, che le argomentazioni della reclamante appaiono parzialmente assumibili e pertanto sussistono i presupposti per una riduzione dell’ammenda in considerazione di quanto effettivamente occorso durante la gara in questione. Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto ridurre l’ammenda a carico della società da € 400,00 ad € 250,00. La tassa reclamo va restituita.
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