COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RICORSO DELLA SOCIETA’ NUOVA SGURGOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PRE TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE PARIS TONY ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 27 DEL 06.12.2007 (Gara: NUOVA SGURGOLA – VIRTUS ALATRI del 1°.12.2007 – Campionato III Cat. FR)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RICORSO DELLA SOCIETA’ NUOVA SGURGOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PRE TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE PARIS TONY ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 27 DEL 06.12.2007
(Gara: NUOVA SGURGOLA – VIRTUS ALATRI del 1°.12.2007 – Campionato III Cat. FR)
La Commissione Disciplinare
Visto il ricorso in epigrafe
Esaminati gli atti ufficiali;
considerata la genericità del referto arbitrale in merito al riconoscimento del calciatore PARIS TONY non presente tra quelli della distinta di gara presentata all’arbitro da parte della società NUOVA SGURGOLA, questa Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che la stessa sanzione debba essere annullata per i fatti addebitati erroneamente al calciatore indicato in premessa.
Detto ciò
DELIBERA
Di accogliere il ricorso e di revocare il provvedimento disciplinare a carico del calciatore PARIS TONY di cui al Comunicato Ufficiale n° 27 del 6.12.2007 Delegazione di Frosinone;
Di comminare alla società NUOVA SGURGOLA l’ammenda di € 100,00
La tassa reclamo va restituita.
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