COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 decisioni della commissione disciplinare territoriale RICORSO DELLA SOCIETA’ CASTRO DEI VOLSCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE TURRIZIANI SIMONE E PER DUE GARE A CARICO DEL CALCIATORE ROCCA SERGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 25 DEL 29.11.2007 (Gara: VALLERADICE – CASTRO DEI VOLSCI del 24.11.2007 – Campionato di III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 20/12/2007 decisioni della commissione disciplinare territoriale RICORSO DELLA SOCIETA’ CASTRO DEI VOLSCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE TURRIZIANI SIMONE E PER DUE GARE A CARICO DEL CALCIATORE ROCCA SERGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 25 DEL 29.11.2007 (Gara: VALLERADICE – CASTRO DEI VOLSCI del 24.11.2007 – Campionato di III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato preliminarmente che per quanto concerne la squalifica per due gare a carico del calciatore ROCCA SERGIO, il ricorso deve considerarsi inammissibile ai sensi dell’art. 43 comma 3 lettera a) del C.G.S.. relativamente alla posizione del calciatore TURRIZIANI SIMONE, vista la genericità del contenuto del referto arbitrale dal quale non si evince con chiarezza il senso offensivo delle parole pronunciate nei confronti del direttore di gara. Tutto ciò premesso, questo Organo di Giustizia Sportiva ritiene che possono essere accolte le rimostranze avanzate dalla società CASTRO DEI VOLSCI, e conseguentemente DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo per quanto concerne la squalifica per due gare a carico del calciatore ROCCA SERGIO; di ridurre la squalifica a carico del calciatore TURRIZIANI SIMONE da tre a due gare La tassa reclamo va restituita.
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