COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 03/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ATLETICO MONTE PORZIO CATONE , EMILI STEFANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.06.2009, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 56 DEL 29.11.2007, (Gara: ATLETICO MONTE PORZIO CATONE – COLLE DI FUORI del 25.11.2007 , Campionato di Terza Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 03/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ATLETICO MONTE PORZIO CATONE , EMILI STEFANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.06.2009, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 56 DEL 29.11.2007, (Gara: ATLETICO MONTE PORZIO CATONE - COLLE DI FUORI del 25.11.2007 , Campionato di Terza Categoria Roma) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe , esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue Al termine della gara , mentre i giocatori e l'arbitro stavano rientrando negli spogliatoi, il n.l1 dell’Atletico Monte Porzio Catone, Emili Stefano, raccoglieva il pallone rimasto a terra e lo calciava con forza contro l'arbitro girato di spalle , colpendolo alla nuca e provandogli stordimento e persistente dolore; nel frattempo l'Emili si toglieva la maglia da gioco al fine di non farsi identificare. Il ricorrente escludendo la volontarietà del suo gesto, offriva una versione diversa da quella del referto, le cui risultanze devono essere accettate perché quest'atto costituisce fonte privilegiata di prova di quanto in esso contenuto, e ciò ai sensi dell’art.35 comma 1.1 del C.G.S. In particolare sull'intenzionalità del gesto violento che inizia consapevolmente a competizione finita e con la raccolta del pallone ormai inerte dal campo, per scagliarlo violentemente contro l’arbitro, ad una distanza di cinque metri, colpendolo alla nuca e con la conseguenza di danni alla persona fisica del direttore di gara, perduranti l'intera giornata. Atteso che i fatti da sanzionare rivestono carattere di particolare gravità perché antisportivi e antieducativi, con speciale riferimento al male ingiusto prodotto alla persona e alla dignità delle funzioni arbitrali, la squalifica inflitta in primo grado risulta equa e proporzionata alla fattispecie, considerando l'aggravante relativo alla maliziosità della maglia tolta, nell'estremo tentativo da parte del giocatore, di non farsi identificare. Delibera Di respingere il reclamo , confermando la squalifica del calciatore Emili Stefano fino al 30.06.2009. Dispone incamerarsi la tassa reclamo
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