COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 03/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RICORSO DELLA SOCIETA’ GENS CANTALUPO 04 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.04.2008 A CARICO DEL CALCIATORE SALVUCCI DANIELE E DEL CALCIATORE TABANELLI DANIELE FINO AL 18.12.2007 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73 DEL 13.12.2007 (Gara: GENS CANTALUPO –CAGIS FRASSO del 9.12.2007 – Campionato di Seconda Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 03/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RICORSO DELLA SOCIETA’ GENS CANTALUPO 04 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.04.2008 A CARICO DEL CALCIATORE SALVUCCI DANIELE E DEL CALCIATORE TABANELLI DANIELE FINO AL 18.12.2007 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73 DEL 13.12.2007 (Gara: GENS CANTALUPO –CAGIS FRASSO del 9.12.2007 – Campionato di Seconda Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; accertato che il ricorso è stato proposto, a mezzo fax, in data 23.12.2007, e quindi oltre il termine fissato dall’art. 46 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, sicchè lo stesso ricorso deve dichiararsi inammissibile. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo. La tassa reclamo va incamerata.
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