COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 03/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DEL VODICE SPORTING CLUB PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SANTINI ANGELO (BELLA FARNIA) PARTICIPANTE ALLA GARA VODICE SPORTING CLUB-BELLA FARNIA DEL 18-11-2007 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA DI LATINA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 03/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DEL VODICE SPORTING CLUB PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SANTINI ANGELO (BELLA FARNIA) PARTICIPANTE ALLA GARA VODICE SPORTING CLUB-BELLA FARNIA DEL 18-11-2007 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA DI LATINA. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante solleva l’irregolare posizione del calciatore Santini Angelo tesserato per la società Bella Farnia, partecipante alla gara in epigrafe, in quanto in posizione di squalifica non avendo ancora scontato la squalifica per una gara per recidività in ammonizione riportata sul Com. Uff. n. 104 del 24-5-2007 e conseguita dal calciatore allora tesserato con la società San Michele, rilevato che, in particolare, secondo quanto affermato dalla reclamante il calciatore avrebbe partecipato a tutte le gare della corrente stagione 2007/2008 in particolare Bella Farnia Vallemarina del 13-10-2007, Sonnino – Bella Farnia del 20-10-2007, Bella Farnia – Sporting Terracina, del 27-10-2007, Real Maenza – Bella Farnia del 3-11-2007, Bella Farnia – Real Giuliano del 10-11-2007 e quindi non avrebbe mai scontato il residuo di squalifica della stagione 2006/2007; considerato che l’assunto della reclamante trova puntuale riscontro negli atti ufficiali e la posizione del calciatore va considerata irregolare; DELIBERA Di comminare alla società Bella Farnia la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e l’ammenda di € 75,00. Di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale Barbon Pier Luigi fino al 17-1-2008; Di squalificare il calciatore Santini Angelo (Bella Farnia) per una giornata ulteriore di gara. Di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per la valutazione di eventuali comportamenti antiregolamentari messi in atto dalla società, dai dirigenti accompagnatori ufficiali e dal calciatore Santini Angelo in relazione alla irregolare partecipazione dello stesso alle cinque gare di campionato della corrente stagione sportiva sopra evidenziate La tassa reclamo va restituita.
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