COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 03/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ 2001 TUSCIA AVVERSO LA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 67 DEL 29 NOVEMBRE 2007 RELATIVA ALLA GARA CIMINA RONCIGLIONE 94 – 2001 TUSCIA DEL 25-11-2007 CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 03/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ 2001 TUSCIA AVVERSO LA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 67 DEL 29 NOVEMBRE 2007 RELATIVA ALLA GARA CIMINA RONCIGLIONE 94 – 2001 TUSCIA DEL 25-11-2007 CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA. Con la delibera indicata il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio disponeva la ripetizione della gara in epigrafe sospesa dall’Arbitro al 4’ del secondo tempo. Il Giudice ricordava che al 4’ Minuto del secondo tempo, mentre l’Arbitro si accingeva a mostrare il cartellino rosso al calciatore della Cimino Ronciglione Chiurazzi Mauro, espulso per doppia ammonizione, interveniva sul terreno di gioco un operatore sanitario per soccorrere lo stesso calciatore infortunato e questi attingeva l’Arbitro al volto ed al corpo con uno schizzo d’acqua contenuta in una borraccia, nel frattempo i sostenitori locali offendevano e minacciavano l’Arbitro scuotendo la rete di recinzione; a seguito di tali episodi l’Arbitro decideva di sospendere la gara, mentre rientrava nello spogliatoio veniva fatto oggetto di offese da un addetto al campo che lo strattonava, infine il dirigente della squadra locale Mascini, già allontanato dal campo, rivolgeva all’Arbitro frasi ingiuriose, accompagnandosi con altra persona non identificata che introdottasi nello spogliatoio rivolgeva frase provocatoria, ripetuta all’uscita dell’Arbitro dall’impianto sportiva. Riteneva l’Organi Disciplinare di primo grado che, in effetti, non sussistessero elementi per portare alla decisione estrema di sospensione dell’incontro e disponeva quindi la ripetizione della gara, adottati gli opportuni provvedimenti disciplinari a carico della società e dei tesserati della Cimino Ronciglione 94. Avverso tale delibera ricorre la società 2001 Tuscia che sostiene per contro che la responsabilità della mancata conclusione dell’incontro debba essere addebitata alla società avversaria che andava quindi punita con la perdita della gara. Il reclamo è totalmente infondato. Invero il primo Giudice ha fatto buon governo del precetto normativo e dei precedenti giurisprudenziali degli Organi di Giustizia Sportiva e, segnatamente, della Giudicante che hanno sempre ribadito che la decisione estrema di sospendere l’incontro deve essere adeguatamente motivata da concreti pericoli per l’incolumità del direttore di gara o degli atleti partecipanti alla gara. Nella specie, le contumelie e le minacce del pubblico sicuramente censurabili ma altrettanto comuni ed il comportamento irriguardoso, ma non violento, di un operatore sanitario, non possono certo concretizzare un pericolo concreto ed imminente, chè altrimenti non dovrebbe essere portata a termine ben più di una gara ogni domenica, mentre gli episodi narrati dall’Arbitro e relativi ad un momento successivo alla già decretata sospensione, non hanno alcun rilievo sulla decisione del direttore di gara che va deliberata nel momento in cui viene adottata. Peraltro anche tali intemperanze si sono fermate a gesti irriguardosi ed a comportamenti volgari ma non hanno mai sconfinato nella violenza consumata, proprio a dimostrare che non sussistevano elementi che possano giustificare il comportamento dell’Arbitro. In tali emergenze corretta e ben motivata è la decisione impugnata che non merita mende od ulteriori commenti. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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