COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 03/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. COSMO BUCCARELLO E DELLA POLISPORTIVA GAETA S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS E DELL’ARTICOLO 2 COMMA 4 VECCHIO CGS.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 03/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. COSMO BUCCARELLO E DELLA POLISPORTIVA GAETA S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS E DELL’ARTICOLO 2 COMMA 4 VECCHIO CGS. Con atto del 14-11-2007 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Lazio il Sig. Cosmo Buccarello, all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Polisportiva Gaeta s.r.l. e la società Polisportiva Gaeta s.r.l. per rispondere il primo della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 CGS e la società della violazione dell’articolo 2 comma 4 del vecchio C.G.S. (oggi articolo 4 comma 1 C.G.S.) per responsabilità diretta per le condotte ascritte al suo presidente. A sostegno dell’incolpazione deduce che, su segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Lazio, inviata all’epoca all’Ufficio Indagini, si era accertato che la Società Gaeta, come annunciato a diversi organi di stampa, lamentando presunti torti arbitrali che aveva subito la sua squadra partecipante al campionato di eccellenza, non aveva fatto scendere in campo la squadra femminile e tutte le squadre giovanili dai giovanissimi alla Juniores fascia B nella giornata di campionato del 31 marzo - 2 aprile 2007, subendo i conseguenti provvedimenti per rinuncia adottati dai Giudici Sportivi competenti. In tale comportamento la Procura aveva quindi ravvisato le violazioni ascritte al Presidente ed alla stessa società, in quanto, invece di effettuare una plateale protesta con notevole nocumento al regolare svolgimento dei campionati, avrebbe dovuto rivolgere e documentare le lamentele nei confronti degli organi federali istituzionalmente preposti. La Commissione Disciplinare, ricevuto l’atto, fissava la riunione del 20-12-2007 per la discussione del deferimento ed il termine del 15-12-2007 per l’invio di deduzione a difesa da parte dei deferiti. Entro il termine assegnato faceva pervenire memoria difensiva la Polisportiva Gaeta s.r.l. che contestava l’applicabilità dell’articolo 2 comma 4 del CGS in quanto all’epoca dei fatti il Sig. Magliozzi Damiano, a cui si dovrebbe l’iniziativa di non far scendere in campo le otto squadre, non era un dirigente regolarmente iscritto e tesserato con la F.I.G.C. . Invocava altresì l’esimente di aver subito un comportamento ingiusto, ricordando gli episodi che avevano originato la clamorosa protesta. Sollevava inoltre eccezione di “ne bis in idem” sostenendo che le rinunce delle squadre erano state adeguatamente sanzionate dai Giudici Sportivi Invocava infine una serie di attenuanti tra cui l’assoluta mancanza di danno al regolare svolgimento dei campionati, il comportamento irreprensibile dell’attuale compagine societaria, il ravvedimento operoso del Sig. Damiano Magliozzi, divenuto presidente della società nella corrente stagione, l’unico contesto temporale e l’ambito spaziale circoscritto. Nella riunione fissata per la discussione del ricorso la Procura Federale, rappresentata dal Vice Procuratore Avv. Giorgio Ricciardi, insisteva per l’affermazione di responsabilità per entrambi i deferiti richiedendo l’applicazione al Sig. Cosmo Buccarello dell’inibizione per mesi sei e l’ammenda di € 3.000,00 per la società. Il rappresentante della società Sig. Alfonso Morrone, delegato del Presidente, assistito dall’Avv. Gianluca Giannichedda, richiedeva il proscioglimento dei deferiti od, in subordine, la pena minima irrogabile. Ritiene la Commissione Disciplinare che la responsabilità dei soggetti deferiti sia pacifica. Il Sig. Buccarello ha infatti confermato di aver delegato integralmente la conduzione della società al Sig. Damiano Magliozzi e, pur non condividendola, di non aver ostacolato in alcun modo la decisione assunta dallo stesso di effettuare una tale forma di protesta. Lo stesso Magliozzi, all’epoca non tesserato, ma attuale presidente della società, ha confermato di aver deciso tale forma di protesta per contestare gli Organi Federali in quanto, a suo dire, c’era stato un complotto contro il Gaeta con troppi errori arbitrali. All’uopo espose di aver visto con i suoi occhi, il direttore sportivo della Lupa Frascati, compagine che contrastava al Gaeta la supremazia del girone, uscire dallo spogliatoio del Viribus Cisterna nella gara disputata da questa contro il Gaeta. Non vi è quindi dubbio che la decisione venne assunta da chi, per espressa delega del Presidente, aveva il potere di prenderla in nome e per conto di questi, e che la responsabilità della stessa ricada sul mandante, il presidente, e sulla società, direttamente responsabile dei comportamenti dei propri rappresentanti. Non può sottacersi che la decisione fu di natura eccezionalmente antisportiva. Infatti la decisione di non prendere parte ad una gara, quale forma di protesta, è patente negazione del concetto di lealtà sportiva che vuole, innanzitutto, che si partecipi ad ogni costo alla competizione e che la rinuncia ad una gara sia conseguenza solo di fatti imprevedibili e fortuiti, ma di scelte consapevoli, in nessun caso, si ripete in nessun caso giustificabili. Ancor peggio quando la decisione di non scendere in campo sia il segno di una contestazione all’intero sistema sportivo che è fatto di organi e persone le cui decisioni, anche quando le si ritenga sbagliate, occorre accettare, pena l’inesistenza stessa dell’organizzazione sportiva. La società aveva ben altri sistemi per denunciare gli abusi, veri o presunti che fossero, e non avrebbe mai dovuto ricorrere a tale forma di protesta. Protesta tanto più sbagliata quando si è voluto coinvolgere non la squadra oggetto dei presunti torti ma le squadre ritenute “minori” che sono state usate come simboli e penalizzate con il divieto di scendere in campo. Comportamento quindi ulteriormente diseducante per i giovani tesserati e mortificante per la compagine femminile, apertamente messa su di un piano inferiore, a quella maschile per la quale ci si è ben guardati dall’affrontare le sanzioni conseguenti alla rinuncia. Tali comportamenti, plurioffensivi in quanto hanno colpito l’andamento delle relazioni tra società ed Organi federali, la regolarità dei campionati, i propri ed altrui tesserati inibiti dal prendere parte a gare programmate, meritano sanzione più adeguata di quella, fin troppo mite, richiesta dall’Organo requirente che pure ha correttamente ricostruito i fatti e formulata l’imputazione. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di comminare alla Soc. Polisportiva Gaeta s.r.l. la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel corrente campionato e l’ammenda di € 5.000,00 ed al Sig. Cosmo Buccarello la inibizione di mesi sei. Si comunichi agli interessati.
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