COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 03/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RICORSO DELLA S.C.S.D. CASTELVERDE CALCIO A.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.06.2008 DEL CALCIATORE OTTAVIANI VALERIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, CON COM.UFF. N.51 DEL 22.11.2007. (GARA: ATLETICO TIVOLI-S.C.S.D. CASTELVERDE CALCIO, DEL 17.11.2007, CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES di ROMA ).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 03/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RICORSO DELLA S.C.S.D. CASTELVERDE CALCIO A.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.06.2008 DEL CALCIATORE OTTAVIANI VALERIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, CON COM.UFF. N.51 DEL 22.11.2007. (GARA: ATLETICO TIVOLI-S.C.S.D. CASTELVERDE CALCIO, DEL 17.11.2007, CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES di ROMA ). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue. Dal referto emerge che al termine della gara, il giocatore della Società ricorrente, Ottavini Valerio, senza apparente motivo e senza aver subito alcuna provocazione , percuoteva violentemente con forti pugni al volto e all'addome, Julianella Alessandro della Società Atletico Tivoli, provocandogli fuoriuscita di sangue dal labbro. Successivamente colpiva con pugni un altro suo avversario , accorso in aiuto e difesa del compagno ferito; quindi lo inseguiva centrandolo ancora con pugni alla schiena e mordendogli la spalla. La Società istante sentita in sede di audizione , ribadendo il proprio ricorso precisava che l'azione del suo tesserato era scaturita da precedenti provocazioni non notate dall'arbitro,il quale si era basato su assunzioni indirettamente riferite sui fatti verificatisi, incorrendo, a dir della stessa, in una falsa rappresentazione della realtà a causa di una confusione instauratasi presso gli spogliatoi dove erano presenti altre due squadre che dovevano disputare la successiva partita. Pertanto concludeva con la richiesta di riduzione della sanzione a carico dell’Ottaviani anche per ricondurre la stessa a più equa giustizia. Le ragioni della reclamante, non possono essere prese in considerazione di fronte alle chiare risultanze del referto arbitrale, che assurge a fonte privilegiata di prova . Stesso atto di gara confermato ampiamente dall'arbitro effettivo dell'incontro in sede di sua audizione, che precisa di aver assistito di persona a quanto verificatosi al termine della partita , trovandosi a pochi metri di distanza dagli incidenti scaturiti e di aver identificato con "assoluta certezza" l'Ottaviani quale unico responsabile degli eventi addebitatigli. Considerando , che il comportamento del giocatore, costituisce un'ingiustificabile condotta violenta, estremamente antieducativa e antisportiva nei confronti dell'avversario , che si è manifestata in momenti ben distinti e con la medesima intensità nei confronti di chi pure interveniva a difesa, ( se pur in maniera del tutto arbitraria) ,del compagno di squadra. Delibera Di confermare la squalifica del calciatore Ottaviani Valerio fino a tutto il 30.06.2008. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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