COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 03/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RICORSO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA TIRRENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.03.2008 A CARICO DEL CALCIATORE AMADEI DANIELE ADOTTATO DAL DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 74 DEL 13.12.2007 (Gara: POL. TIRRENO – SETTEBAGNI C.S. DEL 25.11.2007 – Campionato Allievi Regionali)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 85 del 03/01/2008
decisioni della commissione disciplinare territoriale
RICORSO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA TIRRENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.03.2008 A CARICO DEL CALCIATORE AMADEI DANIELE ADOTTATO DAL DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 74 DEL 13.12.2007
(Gara: POL. TIRRENO – SETTEBAGNI C.S. DEL 25.11.2007 – Campionato Allievi Regionali)
La Commissione Disciplinare
Visto il ricorso in epigrafe
Esaminati gli atti ufficiali
Osserva quanto segue
Risulta dal referto che il calciatore AMADEI Daniele, a fine gara colpiva volontariamente l’arbitro sulla spalla, provocandogli lieve dolore ed insultandolo più volte.
La ricorrente ha chiesto la riduzione delle squalifica inflitta, adducendo che il proprio tesserato, lungi da voler arrecare alcun danno all’arbitro, aveva soltanto poggiato la mano sulla spalla del direttore di gara al fine di richiamarlo.
Va rilevato che la società istante si è limitata a fornire una versione attenuata dei fatti, che tuttavia non può valere a contrastare le chiare risultanze del referto di gara che assurge a fonte privilegiata di prova ai sensi dell’art. 35 del C.G.S..
Pertanto, considerata la sanzione comminata congrua rispetto agli addebiti, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il ricorso di cui trattasi, confermando la squalifica al calciatore AMADEI DANIELE fino al 31.03.2008.
La tassa reclamo va incamerata.
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