COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 10/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA A.S.D. SPORTING TIVOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE NOVELLI ROBERTO, E FINO AL 31.10.2008 A CARICO DEL MASSAGGIATORE SIG. PELLEGRINI EMANUELE , ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, AL C.U.N.67 DEL 29.11.2007 (GARA : SPORTING TIVOLI – JUNIOR 1985 DEL 25.11.2007 , CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 10/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA A.S.D. SPORTING TIVOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE NOVELLI ROBERTO, E FINO AL 31.10.2008 A CARICO DEL MASSAGGIATORE SIG. PELLEGRINI EMANUELE , ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, AL C.U.N.67 DEL 29.11.2007 (GARA : SPORTING TIVOLI – JUNIOR 1985 DEL 25.11.2007 , CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA) Preliminarmente dal presente ricorso deve essere stralciata la posizione del calciatore Novelli Roberto, in ossequio all’intervenuto giudicato nei suoi diretti confronti , come meglio riportato nel C.U. n.73 del 13,12,2007 alla pag. 38, in cui veniva sospeso il provvedimento a carico del dirigente della Società , in attesa dell’audizione del direttore di gara. Tanto premesso; La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali , osserva quanto segue: Risulta dal referto che al 40’ del s.t. il massaggiatore della Società ricorrente, Pellegrini Emanuele , veniva allontanato dal campo, per aver offeso con toni minacciosi l’arbitro; nelle stesse circostanze lo spingeva con forza sulla spalla , provocandogli dolore. La reclamante , dando una diversa e attenuata versione dei fatti, che non trova riscontro negli atti di gara i quali costituiscono ai sensi dell’art.35. comma 1.1.del C.G.S. fonte privilegiata di prova, chiedeva la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato. Il reclamo può essere parzialmente accolto. L’azione del Pellegrini sicuramente censurabile, (messa in essere dapprima con pesanti offese, e successivamente con una spinta sulle spalle dell’arbitro), non provocava conseguenze alla persona fisica di quest’ultimo se non un lieve dolore. Considerando altresì che nei confronti del massaggiatore PELLEGRINI non si rilevavano altri episodi a lui attribuibili, come precisato dallo stesso direttore dell’incontro in sede di sua audizione diretta, e che pertanto la sanzione comminatagli può essere ricondotta entro limiti di minore gravità, rapportando la stessa alle effettive responsabilità dell’interessato delibera In riforma del provvedimento del primo Giudice, al C.U. n.67 del 29.11.2007, di ridurre la squalifica del Pellegrini Emanuele dal 31.10.2008 al 30.04.2008. La tassa versata va restituita.
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