COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 10/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FESCENNIUM CORCHIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO PUBBLICATA SUL C.U. N. 34 DEL 13.12.2007 (GARA: CALCIO TUSCIA – FESCENNIUM CORCHIANO DEL 7.12.2007 – Campionato C5 Serie D Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 10/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FESCENNIUM CORCHIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO PUBBLICATA SUL C.U. N. 34 DEL 13.12.2007 (GARA: CALCIO TUSCIA – FESCENNIUM CORCHIANO DEL 7.12.2007 – Campionato C5 Serie D Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; sentito l’arbitro in sede di supplemento di rapporto; rilevato che la reclamante sostiene che la sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco, ubicato in un impianto coperto, sarebbe dovuta non a causa di forza maggiore, ma a negligenza della squadra di casa che avrebbero inspiegabilmente spento l’impianto di riscaldamento e poi aperto le porte dell’impianto, rendendo il terreno di gioco ancora più scivoloso; considerato che il Direttore di gara ha invece riferito che effettivamente la gara è stata sospesa per la presenza di condensa sul terreno di gioco che lo rendeva particolarmente scivoloso e che tale inconveniente, manifestatasi già nel primo tempo, si era accentrato nel secondo tempo malgrado la riaccensione dell’impianto di aerazione e l’apertura dei tendoni laterali, richiesta dallo stesso arbitro all’addetto all’impianto di gioco; il direttore di gara ha inoltre aggiunto che la serata era caratterizzata da una straordinaria umidità; rilevato quindi che la sospensione della gara è stata determinata da obiettive condizioni di impraticabilità di campo e che tali condizioni si sono determinate per causa di forza maggiore; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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