COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 10/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA MUNICIPIO ROMA 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE PELLEGRINI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 77 DEL 20.12.2007 (GARA: MUNICIPIO ROMA V – SANPOLESE del 16.12.2007 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 10/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA MUNICIPIO ROMA 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE PELLEGRINI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 77 DEL 20.12.2007 (GARA: MUNICIPIO ROMA V – SANPOLESE del 16.12.2007 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata come da richiesta la Società interessata; dal referto di gara emerge che al 43mo del primo tempo il giocatore della Società reclamante, già ammonito, veniva espulso per doppia ammonizione, ritardava la sua uscita veniva accompagnato fuori dal terreno di gioco, da un suo dirigente. Nell’allontanarsi rivolgeva varie offese all’arbitro minacciandolo. La Società istante, in sede di sua audizione, confermava il suo ricorso adducendo che le parole offensive proferite dal proprio tesserato erano tutte rivolte ad un avversario, venendo a diverbio con lo stesso nelle circostanza dell’espulsione. Tale assunto non può essere accolto non avendo trovato alcun riscontro negli atti ufficiali di gara che emergono a fonte privilegiata di prova ai sensi dell’art. 35 comma 1 del C.G.S., pertanto DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la squalifica di 3 gare al giocatore PELLEGRINI ALESSIO. La tassa reclamo va incamerata.
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