COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PINELLO E DEI SIGG.RI DI MURO ALESSANDRO E DI MURO ELIO DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 4 COMMA 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PINELLO E DEI SIGG.RI DI MURO ALESSANDRO E DI MURO ELIO DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 4 COMMA 1 C.G.S. Il Procuratore Federale, con lettera del 7 novembre 2007, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio la società A.S.D. Pinello ed i Sigg.ri Di Muro Alessandro e Di Muro Elio, dirigenti della società, rispettivamente per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 4 comma 1 C.G.S. Nell’atto di deferimento il requirente rilevava che l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. aveva accertato che, a seguito di un esposto presentato dal tesserato della ASD Pinello Calcio, sig. Giorgio Noci, il nominativo dello stesso era stato inserito nella distinta calciatori presentata all’arbitro prima della partita Pinello – Albatros, del campionato di Prima Categoria, giocatasi in data 9/04/2006, nonostante il Noci non fosse presente nell’impianto di gioco perché impossibilitato a giocare per motivi di salute. Rilevava inoltre la Procura che l’arbitro dell’incontro, sig. Palombo Diego, aveva identificato tutti i giocatori presenti nella lista calciatori mediante documento di riconoscimento e che la distinta dei calciatori del Pinello veniva compilata materialmente dal sig. Di Muro Elio e sottoscritta dal sig. Di Muro Alessandro, entrambi dirigenti ed accompagnatori della società Pinello calcio. Ciò rilevato la Procura riteneva la società A.S.D. Pinello calcio responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e i sigg.ri Di Muro Alessandro e Di muro Elio, dirigenti della società Pinello calcio, responsabili della violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S. Ricevuto il deferimento la Commissione fissava la data per la discussione del ricorso dando termine ai deferiti per l’invio di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie. Nella riunione fissata per il 20 dicembre 2007 la procura Federale rappresentata dall’Avv. G. Ricciardi si riportava integralmente all’atto di deferimento chiedendo la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e per l’effetto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: DI MURO ALESSANDRO 1 anno di inibizione; DI MURO ELIO 1 anno di inibizione; Non luogo a procedere nei confronti A.S.D. PINELLO CALCIO in quanto inattiva. Il Presidente della società A.S.D. Pinello calcio, sig. Mercadante Salvatore, esponeva che l’inserimento nella distinta di gara del nominativo del sig. Giorgio Noci era stato causato da un errore materiale del dirigente Di Muro Alessandro, giovane e poco esperto, il quale nel preparare la distinta di gara aveva utilizzato inavvertitamente un vecchio tesserino F.I.G.C del Noci rimasto in giacenza presso la sede della società confondendolo, di fatto, con il tesserino del calciatore che effettivamente ha partecipato alla gara anch’esso di nome Giorgio. La Commissione, visionati gli atti del procedimento ed in particolare tenuto conto delle testimonianze raccolte dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, ritiene che il nome del sig. Giorgio Noci ed in particolare il suo tesserino F.I.G.C. siano stati utilizzati intenzionalmente dai dirigenti della società A.S.D. Pinello calcio con l’evidente scopo di far disputare la partita sopra menzionata ad un calciatore rimasto ignoto, servendosi del tesserino del Noci, peraltro infortunato e materialmente impossibilitato a partecipare alla gara. Conseguentemente ciò ha indotto l’arbitro in errore sulle effettive generalità del calciatore che in concreto ha partecipato alla gara. Per ciò che attiene alla posizione della deferita società, essendo la stessa ormai inattiva non vi è luogo a provvedere. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di rilevare la responsabilità dei deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto condanna Di Muro Alessandro e Di Muro Elio ad un 1 (uno) anno di inibizione. Dichiara il non luogo a provvedere nei confronti della società A.S.D. Pinello calcio.
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