COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SALES LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28/11/2010 A CARICO DEL CALCIATORE PALETTI MATTIA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 29/11/07 ( Gara: Atl. Nettuno Calcio Sandalo – Sales Latina del 24/11/07 – Campionato JUN. PROV. LT )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' SALES LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28/11/2010 A CARICO DEL CALCIATORE PALETTI MATTIA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 29/11/07 ( Gara: Atl. Nettuno Calcio Sandalo - Sales Latina del 24/11/07 - Campionato JUN. PROV. LT ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • ascoltato, come da richiesta, la Società interessata; • udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro, osserva: La reclamante ha escluso che il calciatore Paletti Mattia abbia colpito l'Arbitro con un pugno alla spalla e che, dopo l'espulsione, gli abbia lanciato contro dei piccoli sassi, colpendolo alla gamba. Si sostiene, invece, che il calciatore, innervosito per un grave fallo subìto da un avversario e non adeguatamente sanzionato, in segno di protesta aveva soltanto appoggiato la mano sulla spalla dell'Arbitro, spingendolo, e subito dopo l'espulsione, con gesto di stizza aveva raccolto del terriccio, lanciandolo verso terra, ma senza alcuna intenzione di colpire il Direttore di gara. Per tali motivi si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che il calciatore Paletti, dopo essere stato ammonito insieme ad un avversario per reciproche scorrettezze, si era avvicinato e “ con la mano chiusa a pugno ” lo aveva colpito “ spingendomi ” sulla spalla destra “ senza procurare alcun dolore ”; alla notifica dell'espulsione il calciatore aveva appoggiato le mani sul suo petto, spingendolo e reiterando gli insulti. Uscendo dal terreno di gioco aveva poi raccolto del terriccio, lanciandoglielo contro da una distanza di circa quattro metri e colpendolo sotto il ginocchio destro. L'Arbitro ha infine precisato che il gesto del pugno non era dettato da violenza, ma soltanto “ per una forma di protesta eccessiva ”. Alla luce delle precisazioni fornite dal Direttore di gara, deve quindi escludersi ogni intento di natura aggressiva da parte del calciatore, che dovrà tuttavia essere sanzionato per i gravi ed intollerabili comportamenti posti in essere nei confronti dell'Arbitro. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore PALETTI MATTIA dal 28 novembre 2010 al 31 dicembre 2008. La tassa di reclamo va restituita.
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