COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA A.S.D. OTTAVIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2008 A CARICO DEL CALCIATORE LORENZO PARADISI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. 76 DEL 28.12.2007 (Gara: CANALE MONTERANO – OTTAVIA del 22.12.2007 – Campionato Allievi Prov.li)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008
decisioni della commissione disciplinare territoriale
RECLAMO DELLA A.S.D. OTTAVIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2008 A CARICO DEL CALCIATORE LORENZO PARADISI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. 76 DEL 28.12.2007
(Gara: CANALE MONTERANO – OTTAVIA del 22.12.2007 – Campionato Allievi Prov.li)
La Commissione Disciplinare
Esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue:
dal referto emerge che al termine della gara il n. 8 della Società istante PARADISI LORENZO lanciava in modo lieve il pallone all’indirizzo dell’arbitro colpendolo ad una gamba senza alcuna conseguenza;
La reclamante dando una versione attenuata del fatto, escludendo la volontarietà del gesto, precisando che il suo tesserato si era limitato a lanciare il pallone al direttore di gara, da una distanza di circa 5 mt, al fine di consegnarlo e dato che l’arbitro era intento ad un colloquio con un dirigenti a lui addetto, non si avvedeva dell’arrivo della sfera, che lo colpiva.
Il ricorso può essere parzialmente accolto considerato che lo stesso direttore di gara ha precisato nel suo referto, con il termine lieve, l’entità della forza posta dall’agente (tanto da non arrecargli alcuna conseguenza) che in parte esclude la volontà di cagionare danni alla persona del direttore di gara.
Pertanto la sanzione inflitta al tesserato della Società OTTAVIA può essere ricondotta a più equa giustizia rispetto alla reale portata dei fatti;
DELIBERA
Di ridurre la squalifica del calciatore PARADISI LORENZO dal 30.4.2008 AL 31.3.2008.
La tassa reclamo va restituita.
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