COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PODGORA CHIESUOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 42 DEL 4.1.2008 (Gara: PODGORA CHIESUOLA CARSO – REAL DOGANELLA del 23.12.2007 – Campionato Allievi Provinciali Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PODGORA CHIESUOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 42 DEL 4.1.2008 (Gara: PODGORA CHIESUOLA CARSO – REAL DOGANELLA del 23.12.2007 – Campionato Allievi Provinciali Latina) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia della decisione impugnata in quanto la sua mancata presentazione in campo è stata dovuta ad un errore di programmazione della gara da parte del Comitato competente che l’avrebbe fissata il sabato pomeriggio e non la domenica mattina, come da disponibilità fornita dalla Società all’inizio del campionato; considerato che, con propria nota, il delegato provinciale del Comitato di Latina ha integralmente confermato la circostanza dedotta dalla reclamante ed è quindi accertato che si è trattato di un disguido e non certo della volontaria rinuncia della Società alla disputa della gara; DELIBERA Di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata, disponendo la ripetizione della stessa. Manda alla Segreteria della Delegazione Provinciale competente per gli adempimenti. La tassa reclamo va restituita.
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