COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELL’AURORA ROMA CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 300, L’ INIBIZIONE DEL DIRIGENTE CUSENZA STEFANO FINO AL 31-1-2008 E LA SQUALIFICA FINO AL 28-11-2012 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE DEL CALCIATORE LAINA MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 67 DEL 29-11-2007. GARA AURORA ROMA CALCIO- CETUS DEL 25-11-2007

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELL’AURORA ROMA CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 300, L’ INIBIZIONE DEL DIRIGENTE CUSENZA STEFANO FINO AL 31-1-2008 E LA SQUALIFICA FINO AL 28-11-2012 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE DEL CALCIATORE LAINA MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 67 DEL 29-11-2007. GARA AURORA ROMA CALCIO- CETUS DEL 25-11-2007 La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; udita come da richiesta la società reclamante; sentito l’Arbitro in sede di supplemento di rapporto; rilevato che la reclamante contesta totalmente la ricostruzione dei fatti operati nel rapporto arbitrale affermando che non vi sarebbe stato alcun contatto fisico, se non leggerissimo, tra il calciatore e l’Arbitro e che lo stesso sarebbe svenuto in un secondo momento, quando già si trovava all’interno dello spogliatoio ed era stato soccorso prontamente dall’Allenatore Amico Sebastiano; considerato che, invece, l’Arbitro in sede di supplemento di rapporto ha puntualmente confermato di essere stato afferrato alla testa dal calciatore Laina che volontariamente la faceva sbattere con violenza contro lo stipite in ferro della porta di accesso allo spogliatoio arbitrale, provocando lo svenimento del direttore di gara che si risvegliava alla presenza dei Carabinieri; osservato che la ricostruzione dell’Arbitro, che comunque fonda piena prova ai sensi della normativa vigente, è puntualmente confermata dal referto medico in atti dove si apprezzano evidenti segni di trauma cranico e di distrazione dei muscoli cervicali, evidentemente incompatibili con la ricostruzione “minimalistica” operata dalla reclamante; considerato infine “quoad poenam” che le sanzioni applicate sono assolutamente congrue in rapporto, per quanto attiene al gesto di violenza, con la potenzialità afflittiva e con le effettive conseguenze derivate; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando tutte le decisioni impugnate; La tassa reclamo va restituita in esito al parziale accoglimento relativamente alla squalifica dell’allenatore Amico Sebastiano già deliberata a seguito di stralcio.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it