COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ NAZARETH AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 54 DEL 22-11-2007 IN MERITO ALLA GARA NAZARETH – FIVE ROMA CINECITTA’ DEL 18-11-2007 CAMPIONATO ALLIEVI CALCIO A 5 MASCHILE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ NAZARETH AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 54 DEL 22-11-2007 IN MERITO ALLA GARA NAZARETH – FIVE ROMA CINECITTA’ DEL 18-11-2007 CAMPIONATO ALLIEVI CALCIO A 5 MASCHILE La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; sentita come da richiesta la società reclamante; sentito l’Arbitro in sede di supplemento di rapporto; rilevato che la reclamante ha dedotto l’ingiustizia della decisione impugnata per le seguenti considerazione: a) la gara è stata sospesa a due minuti dal termine sul risultato di 4 a 3 a favore della reclamante; b) la sospensione si è determinata dopo la segnatura della quarta rete della reclamante che sarebbe stata decisiva; c) la sospensione dell’incontro è stata determinata da una aggressione violenta e sistematica dei calciatori avversari nei confronti dei propri, iniziata da un calciatore del Five Roma che sedeva in panchina senza numero proprio mentre l’Arbitro era intento ad annotare la segnatura ed i propri calciatori festeggiavano la segnatura; d) l’Arbitro di fronte alla confusione creatasi aveva abbandonato correndo il terreno di gioco e quindi non aveva potuto vedere lo svolgimento degli incidenti che avevano visto i calciatori avversari protagonisti di una vera e propria caccia all’uomo nei confronti dei calciatori del Nazareth; e) solo a quel punto erano entrati sul terreno di gioco alcuni dirigenti e spettatori nell’intento di far cessare gli incidenti e l’Arbitro solo successivamente era stato rimandato in campo dal designatore arbitrale; considerato che l’Arbitro in sede di supplemento di rapporto ha ribadito che mentre era intento ad annotare la segnatura della quarta rete della società Nazareth si era determinata una colluttazione tra due calciatori poi degenerata in una rissa generale tra i calciatori a cui avevano partecipato anche numerosi spettatori penetrati sul terreno di gioco, taluni dei quali minacciavano anche il direttore di gara che, per evitare peggiori conseguenze, era costretto ad abbandonare temporaneamente il terreno di gioco; rilevato che la decisione assunta dal direttore di gara, di fronte alla confusione creatasi ed ai concreti pericoli per l’incolumità propria e dei tesserati coinvolti, è stata l’unica concretamente assumibile in quelle circostanze, anche per l’invasione del terreno di gioco messa in atto da numerosi spettatori; rammentando sempre che si trattava di una gara di settore giovanile volta innanzitutto a contenuti didattici nella specie completamente dimenticati dalla quasi totalità dei protagonisti; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata La tassa reclamo va incamerata.
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