COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE DI FILIPPO GIANLUCA ( SOC. DIREZIONE ) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2011 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 13/12/07 ( Gara: Magliana – Direzione del 10/12/07 – TORNEO ATAC )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 17/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE DI FILIPPO GIANLUCA ( SOC. DIREZIONE ) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2011 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 13/12/07 ( Gara: Magliana - Direzione del 10/12/07 - TORNEO ATAC ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro, osserva: A motivo del reclamo, il calciatore ha dedotto che, dopo l'espulsione, l'Arbitro lo aveva apostrofato in maniera irriguardosa, sicché egli, per reazione e con un gesto di stizza, lo aveva colpito con una manata sulla spalla. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento l'Arbitro ha riferito che il calciatore Di Filippo, dopo essere stato espulso per aver appoggiato, con aria minacciosa la sua fronte contro quella del Direttore di gara, alla vista del cartellino rosso si era avvicinato di corsa e lo aveva “ spintonato ” violentemente con entrambe le mani sul torace, provocandogli un forte dolore al petto e “ lasciandolo per qualche istante senza fiato ”. Ribadita l'intollerabilità del gesto compiuto dal calciatore che, se pur di natura non aggressiva, va giudicato particolarmente grave, ove si consideri che l'intenso dolore al petto e la momentanea difficoltà di respirazione causata dalla violenta spinta hanno costretto l'Arbitro a sospendere l'incontro, si ritiene tuttavia di rivisitare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, dovendo rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore DI FILIPPO GIANLUCA dal 30 giugno 2011 al 30 giugno 2009. La tassa di reclamo va restituita.
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