COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 24/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCADARCE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 A CARICO DEL DIRIGENTE ARCESE ARDUINO E DELL’AMMENDA DI € 500,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 67 DEL 29.11.2007 (Gara: ROCCADARCE – ARCE del 25.11.2007 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 24/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCADARCE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 A CARICO DEL DIRIGENTE ARCESE ARDUINO E DELL’AMMENDA DI € 500,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 67 DEL 29.11.2007 (Gara: ROCCADARCE – ARCE del 25.11.2007 – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare fa seguito a quanto pubblicato sul C.U. n. 73 del 13.12.2007 con il quale sono stati sospesi i provvedimenti per la situazione del Dirigente ARCESE ARDUINO e dell’ammenda di € 500,00 in attesa di audizione del direttore di gara. La Società ROCCADARCE nel proprio ricorso, preliminarmente sostiene che i fatti e le circostanze verificatisi al termine dell’incontro e refertati dall’arbitro sono riportati in maniera francamente distorta ed esagerata. Pone in evidenza la ricorrente che, pur essendo stato un derby molto sentito, con molta rivalità tra le due tifoserie e partecipato da notevole affluenza di pubblico, la gara ha avuto un regolare svolgimento. Purtroppo il tutto è accaduto al 95mo del secondo tempo allorché l’arbitro decretava un calcio di rigore molto dubbio alla squadra ospite, provocando reazioni e vivaci proteste. Pur non sindacando tale decisione , la cui competenza è di esclusiva competenza dell’arbitro, la Società ROCCADARCE pone in evidenza che il proprio dirigente ARCESE ARDUINO, mentre tentava di avvicinarsi per recriminare sull’episodio all’arbitro, questi, con fare deciso e puntiglioso, lo allontanava non ritenendo di dovergli dare spiegazioni. Tutti si avviavano velocemente verso gli spogliatoi mentre le proteste e gli insulti dei tifosi rivolti di fuori la rete di recinzione al direttore di gara, si facevano particolarmente pericolosi e, nella circostanza, il già citato ARCESE, rendendosi conto che la situazione potesse degenerare da un momento all’altro, tentava di salvaguardare innanzitutto l’incolumità dell’arbitro e di proteggerlo da eventuali lanci di oggetti, venendo egli stesso colpito da un ombrello. Sollecitava il dirigente la restituzione del documento in quanto si sarebbe dovuto recare all’ospedale a seguito del colpo ricevuto. La reclamante quindi rimane sorpresa da quanto riferito dall’arbitro nel proprio rapporto, in cui precisa di essere stato colpito con una mano al collo dall’ARCESE, con il quale ha avuto solo uno scambio di opinioni con tono di voce alta. Ed in tutto questo contesto la società ROCCADARCE segnale il comportamento del capitano della squadra che si è prodigato proteggendolo da eventuali minacce ed aggressioni da parte del pubblico. Ed è per tutti questi motivi che la ricorrente chiede l’annullamento delle sanzioni comminategli dal Giudice Sportivo con il C.U. indicato in epigrafe o, in alternativa, chiede in sede di audizione una rivisitazione delle stesse. L’arbitro, sentito per chiarire meglio l’andamento dei fatti, ha comunque confermato che il colpo ricevuto dal dirigente ARCESE è stato di natura volontaria e che non notava alcun oggetto colpire il predetto dirigente. Questa Commissione Disciplinare dopo aver attentamente letto le carte in possesso , si è resa conto che il comportamento del dirigente ARCESE ARDUINO, certamente censurabile sotto l’aspetto comportamentale (offese e minacce all’arbitro), è stato dettato da intenti protestatari, in considerazione dell’esito finale dell’incontro e che il colpo intento all’arbitro con il taglio della mano è stato, in effetti, una “smanacciata” – termine usato dall’arbitro stesso – che ha provocato qualche momentaneo dolore al direttore di gara. Gli episodi infine di fine gara, che hanno visto coinvolti i tifosi, già sanzionati dal Giudice Sportivo, possono essere rivisitati alla luce del fattivo comportamento tenuto in due circostanze dal capitano della squadra, tra l’altro rilevati dall’arbitro stesso, e che hanno certamente contribuito a calmare la situazione pericolosa creatasi a fine incontro. Da tutto ciò quanto detto, questa Commissione Disciplinare, pur rilevando la veridicità di quanto evidenziato dall’arbitro ritiene, alla luce di alcune considerazioni condivisibili esposte dalla reclamante, che le sanzioni comminato possano essere ricondotte entro limiti di minore gravità, rapportandole alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi similli. DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso di cui trattasi riducendo l’ammenda inflitta alla Società ROCCADARCE da € 500 a € 300; di ridurre l’inibizione del dirigente ARCESE ARDUINO al 31.12.2008. La tassa reclamo è stata restituita come da C.U. n. 73 del 13.12.2007.
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