COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 24/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ RES BLU 92 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2008 A CARICO DEL CALCIATORE DESIDERI IVANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 77 DEL 20.12.2007 (Gara: RES BLU 92 – NOVA SPES del 16.12.2007 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 24/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ RES BLU 92 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2008 A CARICO DEL CALCIATORE DESIDERI IVANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 77 DEL 20.12.2007 (Gara: RES BLU 92 – NOVA SPES del 16.12.2007 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la reclamante ha invocato una riduzione della sanzione, deducendo che il calciatore DESIDERI avrebbe avuto soltanto un semplice scontro verbale con l’avversario. La richiesta non può essere accolta. Nel referto arbitrale – fonte di prova privilegiata e degna di fede – risulta infatti descritto con precisione il comportamento reiteratamente violento del calciatore DESIDERI, il quale reagiva ad un fallo di gioco, colpendo l’avversario con un pugno al volto, e subito dopo un altro giocatore della NOVA SPES con due pugni in testa ed un calcio all’addome, colpendolo anche con sputi; successivamente, benché trattenuto dai compagni, colpiva un terzo avversario con un forte calcio al femore. Confermata la particolare gravità della condotta violenta posta in essere dal DESIDERI nei confronti degli avversari, appare quindi del tutto congrua e adeguata la sanzione comminata dal Giudice Sportivo; tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del giocatore DESIDERI IVANO fino al 30.4.2008. La tassa reclamo va incamerata.
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