COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 24/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ RETE ORO C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SCALELLA CHRISTIAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 40 DEL 17.1.2008 (Gara: REAL FIUMICINO 5 – RETE ORO del 12.1.2008 – Campionato C5 Serie C1)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 96 del 24/01/2008
decisioni della commissione disciplinare territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ RETE ORO C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SCALELLA CHRISTIAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 40 DEL 17.1.2008
(Gara: REAL FIUMICINO 5 – RETE ORO del 12.1.2008 – Campionato C5 Serie C1)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società RETE ORO evidenzia nel proprio ricorso che il calciatore della propria squadra SCALELLA CHRISTIAN si avvicinava, al termine dell’incontro, all’arbitro per salutarlo per cui gli stringeva la mano con una stretta un pò vigorosa. Il Direttore di gara sicuramente ha avuto una percezione sbagliata, considerando tale gesto come atto di violenza nei suoi confronti, e tra l’altro il direttore di gara non ha evidenziato nel proprio rapporto espressioni irriguardose ed offensive al suo indirizzo.
In effetti il ricorso può essere parzialmente accolto in considerazioni di alcune considerazioni rappresentate della Società RETE ORO condivisibili, a parere di questa Commissione, configurando il gesto dello SCALELLA non come atto di violenza, ma semplicemente come atteggiamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara.
Pertanto la sanzione comminata al calciatore in argomento può essere ricondotta a più equa giustizia rispetto alla reale portata dei fatti. Conseguentemente
DELIBERA
Di accogliere il ricorso presentato dalla Società RETE ORO riducendo la squalifica del calciatore SCALELLA CHRISTIAN da 3 a 2 gare effettive.
La tassa reclamo si restituisce.
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