COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 24/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA CASETTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 25.11.2012 A CARICO DEL CALCIATORE MORELLI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 29.11.2007 ( Gara: Poggio S. Lorenzo – Nuova Casette del 25.11.2007 – Camp. III Cat. Rieti )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 24/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' NUOVA CASETTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 25.11.2012 A CARICO DEL CALCIATORE MORELLI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 29.11.2007 ( Gara: Poggio S. Lorenzo - Nuova Casette del 25.11.2007 - Camp. III Cat. Rieti ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • ascoltato, come da richiesta, la Società interessata; • udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro, osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il giocatore Morelli, dopo che l'Arbitro si era avvicinato, per rammostrargli dapprima il cartellino giallo e poi quello rosso, aveva avuto “ un gesto istintivo di stizza ” e, stante la vicinanza tra i due, era venuto a contatto con il viso dell'Arbitro “ sospingendolo ” con la fronte, ma senza arrecargli alcun danno fisico. Ribadita la natura “ istintiva, irrazionale ed incontrollata ” del gesto, si è quindi invocata una riduzione della sanzione, facendo altresì presente che il giocatore si era poi scusato con l'Arbitro. Ascoltato in sede di supplemento, il Direttore di gara ha riferito che mentre si trovava nell'area di rigore del Poggio S. Lorenzo, aveva sentito urlare il giocatore Morelli Fabio del Nuova Casette, che si trovava ad un distanza di circa 20 metri e che protestava per un presunto rigore. Interrotto il gioco e mostrato, a distanza, il cartellino giallo al giocatore, questi, con fare agitato, si era diretto correndo verso l'Arbitro e, senza interrompere la corsa, lo aveva colpito con la fronte nella zona orbitale sinistra del viso, procurandogli forte dolore e stordimento; a quel punto aveva estratto istintivamente il cartellino rosso, ma poi per lo stato di confusione e di stordimento era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per raggiungere gli spogliatoi, decidendo poi di sospendere l'incontro a causa delle non più idonee condizioni pisco-fisiche. L'Arbitro ha infine confermato che, mentre si trovava negli spogliatoi, il giocatore Morelli, accompagnato dai Dirigenti, si era scusato per il gesto. Alla luce delle dichiarazioni rese dell'Arbitro, che ha descritto dettagliatamente la dinamica dei fatti, deve quindi considerarsi del tutto volontario il gesto di violenza compiuto dal giocatore; gesto riprovevole e tanto più grave, ove si consideri che a causa delle conseguenze fisiche subite ( contusione periorbitaria con arrossamento della cute nonché stato confusionale ), l'Arbitro è stato costretto a sospendere l'incontro. Del tutto congrua ed adeguata alla gravità dei fatti, deve quindi considerarsi la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, nulla rilevando, a tal riguardo, che il giocatore si sia scusato con l'Arbitro. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica del calciatore MORELLI FABIO fino al 25 novembre 2012. La tassa di reclamo va incamerata.
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