COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 24/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONTE OSTIENSE EUR 2007 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 250,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELAGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 58 DEL 29.11.2007 (Gara: AUDACE OLIMPICA – FONTE OSTIENSE del 23.11.2007 – Campionato C5 Serie D Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 96 del 24/01/2008
decisioni della commissione disciplinare territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONTE OSTIENSE EUR 2007 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 250,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELAGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 58 DEL 29.11.2007
(Gara: AUDACE OLIMPICA – FONTE OSTIENSE del 23.11.2007 – Campionato C5 Serie D Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che le argomentazioni avanzate dalla Società FONTE OSTIENSE EUR 2007, con le quali sostiene di non avere avuto al seguito sostenitori che possono aver ingiuriato e lanciato sputi all’arbitro non risponde al vero, in quanto il direttore di gara, sentito anche telefonicamente, ha precisato di non aver avuto alcun dubbio sulla identità dei responsabili dei fatti oggetto del presente ricorso.
Ciò detto, considerato che la sanzione comminata alla Società FONTE OSTIENE EUR 2007 è del tutto congrua rispetto ai fatti verificatisi nel corso della gara indicata in epigrafe;
conseguentemente
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato confermando l’ammenda di € 250,00.
La tassa reclamo va incamerata.
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