COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 24/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CINETO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2008 A CARICO DEL CALCIATORE VASSELLI MICHELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 75 DEL 28.12.2007 (Gara: MANDELA – CINETO ROMANO del 22.12.2007 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 24/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CINETO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2008 A CARICO DEL CALCIATORE VASSELLI MICHELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 75 DEL 28.12.2007 (Gara: MANDELA – CINETO ROMANO del 22.12.2007 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società ricorrente adduceva a motivo del ricorso l’assenza del comportamento minaccioso riportato nel provvedimento punitivo del Giudice Sportivo di primo grado censurando, comunque, il comportamento del proprio calciatore e non contestando l’espulsione inflitta allo stesso durante la gara. A conferma di quanto dedotto dalla Società ricorrente soccorre lo stesso referto arbitrale, dal quale si evince in modo inequivocabile l’assenza di proferimento di frasi minacciose rivolte nei confronti dell’arbitro. Ritenendo comunque il comportamento assunto dal VASSELLI gravemente scorretto, ingiustificato, irrispettoso e contrario ai principi di lealtà e correttezza sportiva, questa Commissione Disciplinare Territoriale; DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica inflitta al calciatore VASSELLI MICHELE dal 31.3.2008 al 29.2.2008. La tassa reclamo va restituita.
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